Liquidazione del compenso del verificatore: unitarietà dell’incarico e proporzionalità della prestazione (TAR Abruzzo n. 365 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso del verificatore nominato dal giudice amministrativo va liquidato avendo riguardo all’unitarietà dell’incarico, senza moltiplicazioni remunerative legate ai singoli quesiti o alle diverse annualità esaminate, quando l’attività sia fondata su un’unica metodologia di analisi. La prestazione deve essere valutata nel suo complesso, considerando la complessità, l’impegno profuso, il valore tecnico della relazione e il risultato ottenuto, secondo i criteri degli artt. 49 e ss. del d.P.R. n. 115/2002 e del D.M. n. 140/2012. È pertanto legittima la riduzione del compenso richiesto quando questo risulti manifestamente sproporzionato rispetto all’attività concretamente svolta e sussistano precedenti liquidazioni di verificazioni di comparabile durata e complessità.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal giudizio di ottemperanza promosso da alcune aziende agricole nei confronti del Consorzio di Bonifica Centro – Bacino Saline – Pescara – Alento – Foro, avente ad oggetto l’esecuzione della sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 139 del 2023. Nell’ambito di tale giudizio era stata disposta una verificazione tecnica, affidata a un verificatore, che depositava la propria relazione e, in data 2 febbraio 2026, presentava istanza di liquidazione del compenso.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, era chiamato a determinare l’importo dovuto per l’attività svolta, valutando la congruità della somma richiesta rispetto all’incarico espletato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha preliminarmente rilevato che l’attività del verificatore, pur avendo richiesto specifiche competenze tecniche, aveva avuto ad oggetto un accertamento unitario, condotto nell’ambito del medesimo incarico e basato su un’unica metodologia di analisi. Da ciò il Collegio ha tratto il principio per cui non appare giustificata la moltiplicazione dei compensi in relazione ai singoli quesiti e alle diverse annualità considerate, dovendo la prestazione essere valutata nella sua unitarietà per evitare duplicazioni remunerative di attività sostanzialmente omogenee e strettamente connesse.
Nel determinare l’importo, il giudice ha quindi considerato la complessità dell’incarico, l’impegno richiesto, il valore tecnico della relazione depositata, il risultato ottenuto e i criteri di cui agli artt. 49 e ss. del d.P.R. n. 115/2002, nonché del D.M. n. 140 del 2012. Sulla base di tali elementi, il compenso richiesto è stato ritenuto manifestamente sproporzionato rispetto all’attività concretamente svolta.
A sostegno della riduzione, il Collegio ha richiamato un precedente in cui, per verificazioni di comparabile durata e complessità, si era proceduto a una riduzione del compenso perché il verificatore aveva potuto avvalersi di ausiliari (cfr. Tar Pescara sentenza 257 del 2025). Alla luce di tali considerazioni, il compenso è stato equamente liquidato nella misura complessiva di euro 7.500, oltre accessori di legge, ponendolo a carico delle parti soccombenti nei giudizi in cui la verificazione era stata disposta, in solido tra loro.
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Nota della Redazione
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