Verifica di anomalia, termine non perentorio e CCNL modificabile solo se secondario (Cons. Stato n. 4666 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di quindici giorni assegnato all’operatore economico per le spiegazioni sull’offerta anormalmente bassa dall’art. 110, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 ha natura ordinatoria e acceleratoria, non perentoria: non è sanzionato con decadenza o esclusione ed è prorogabile su richiesta dell’offerente, con valutazione discrezionale della stazione appaltante. La verifica di anomalia conserva struttura dialogica e non si esaurisce in un’unica richiesta istruttoria, ben potendo articolarsi in più fasi. Sul piano sostanziale, le rimodulazioni interne dei costi della manodopera rientrano nello ius variandi quando non alterano l’importo complessivo né la struttura economica dell’offerta. Nel vigore del nuovo Codice, tuttavia, il CCNL indicato in offerta ai sensi dell’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 non è modificabile in sede di giustificazioni, salvo che la variazione concerna attività secondarie di incidenza limitata sul costo del lavoro.

Il Fatto

La società appellante aveva partecipato alla gara indetta dalla concessionaria autostradale per un accordo quadro misto di servizi e lavori di manutenzione, aggiudicandosi il 60% del lotto e il restante 40% all’ATI controinteressata. Ha impugnato l’aggiudicazione contestando il subprocedimento di verifica di anomalia, per ottenere l’esclusione della rivale e l’affidamento dell’intera commessa.

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo il termine di legge non perentorio e le modifiche alla tabella dei costi della manodopera confinate entro una diversa articolazione interna. La società ha appellato, riproponendo quattro censure sulle restanti parti del ricorso, con acquiescenza su alcuni profili.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, il Collegio confirma che l’art. 110, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 non qualifica il termine come perentorio e non prevede alcuna sanzione espulsiva: esso è ordinatorio e funzionale a superare la parvenza di anomalia nel minor tempo possibile. La proroga concessa prima della scadenza e la scansione bifasica prevista dalla lex specialis non violano né la norma né l’autovincolo, poiché la limitazione a una sola richiesta istruttoria non si rinviene nel dato letterale né in quello teleologico.

Sul secondo motivo, la Corte distingue la tabella dei costi della manodopera dagli elementi dell’offerta presidiati a pena di esclusione: la sua mancata allegazione non comporta estromissione. Le modifiche di livelli, costo orario e monte ore restano legittime finché l’importo complessivo e la natura sostanziale dell’offerta non mutano.

Il Collegio introduce però un correttivo. L’art. 11, commi 2 e 3, d.lgs. n. 36/2023 impone alla stazione appaltante di indicare il CCNL applicabile e consente all’offerente di discostarsene solo indicandone uno equivalente nella propria offerta. Ne deriva che, di regola, il CCNL così individuato non può essere sostituito in sede di verifica di anomalia, perché incide direttamente sul costo del lavoro e funge da parametro di sostenibilità.

Nel caso concreto la sostituzione ha riguardato solo il contratto dei servizi di pulizia, attività secondaria inferiore al 30% delle prestazioni, con livelli delle categorie prevalenti rimasti invariati e monte ore incrementato in misura marginale. La valutazione di congruità è quindi legittima.

Sul terzo motivo, il richiamo alle tabelle ministeriali vigenti al momento della verifica è condiviso in linea di principio, ma la censura è inammissibile: l’appellante non ha quantificato l’incidenza dello scostamento sull’utile stimato, pari a oltre tre milioni di euro. Sul quarto, la relazione del r.u.p. risulta ampia e ragionevole. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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