La modulistica non può introdurre cause di esclusione non previste dalla lex (Cons. Stato n. 3619 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito dei programmi di sostegno che trasferiscono risorse pubbliche a soggetti privati, l’avviso o decreto che dà avvio alla procedura costituisce la lex specialis e il principale parametro del sindacato giurisdizionale. La modulistica predisposta dall’amministrazione ha funzione meramente strumentale ed esecutiva e non può innovare, integrare o alterare il contenuto precettivo della disciplina, introducendo requisiti sostanziali o obblighi dichiarativi ulteriori. L’omissione di una dichiarazione non prevista dalla lex specialis non integra reticenza e non può fondare l’improcedibilità della domanda, né la revoca del beneficio per venir meno del rapporto fiduciario. Il principio di tassatività delle cause di esclusione e il principio di legalità impediscono di conferire a un atto amministrativo secondario il potere di modificare surrettiziamente la disciplina del procedimento.

Il Fatto

Una ditta individuale presentava domanda di agevolazione per la riqualificazione di un insediamento produttivo, nell’ambito di un decreto direttoriale del 2022. Invitalia concedeva il contributo e, in sede di richiesta di anticipazione, la ditta presentava un nuovo modello recante l’indicazione di un procedimento penale a carico del titolare. L’Agenzia avviava quindi il procedimento di revoca, sostenendo che la precedente dichiarazione fosse falsa o reticente, per avere il beneficiario modificato il modulo eliminando la sezione relativa ai carichi pendenti.

Il TAR Lazio respingeva il ricorso, ritenendo la reticenza idonea a minare l’affidabilità del beneficiario. La ditta appellava, deducendo violazione delle norme sul procedimento e dei principi sulla tassatività delle cause di esclusione. La Sezione disponeva istruttoria per acquisire gli atti del procedimento penale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione centrale della eterointegrazione della disciplina dell’incentivo attraverso la modulistica. Muovendo dal principio per cui l’avviso pubblico è la lex specialis della procedura, destinata a integrare le fonti normative generali, i giudici rilevano che l’amministrazione, attraverso di esso, si autovincola al rigoroso rispetto delle regole predeterminate.

Dall’esame del decreto direttoriale emerge che i requisiti soggettivi sono tassativamente elencati e non contemplano alcun obbligo di dichiarare le pendenze penali. La clausola che sanziona con l’improcedibilità le domande non conformi si riferisce alle modalità procedimentali e formali, non alla mancata resa di informazioni che il decreto non richiede. La modulistica che impone la dichiarazione sull’assenza di rinvii a giudizio introduce quindi un nuovo obbligo sostanziale, privo di fondamento.

Il Collegio confuta anche il richiamo all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016: la norma individua le cause di esclusione con riferimento a condanne definitive, decreti penali irrevocabili o patteggiamenti, e il mero rinvio a giudizio non costituisce motivo di esclusione. La causa di cui al comma 5, lett. c-bis, presuppone condotte di influenza indebita o informazioni false e fuorvianti, che nel caso di specie non ricorrono: la pendenza è stata anzi comunicata spontaneamente nel secondo modello, con puntuale indicazione del ruolo e del Tribunale.

Quanto al preteso venir meno del rapporto fiduciario, la Corte osserva che, accertata la validità del progetto e il possesso dei requisiti normativamente predeterminati, Invitalia deve limitarsi all’ammissione al beneficio. Quanto alla modifica del modulo, esso è editabile e suscettibile di adattamenti formali; non emergono elementi di intento fraudolento né alterazione sostanziale delle dichiarazioni. La domanda risarcitoria è respinta per genericità. La sentenza impugnata è riformata, con annullamento degli atti e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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