Concessione di spazi e progetto esclusivo: la clausola non vieta l’attività altrove (Cons. Stato n. 4667 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola che impone l’ideazione e la realizzazione del progetto in via esclusiva per la sede oggetto di concessione non vieta all’affidatario di svolgere attività musicale analoga in altri luoghi. Essa esige che lo specifico progetto sia ideato e realizzato per la sede concessa, non che il concorrente si astenga da ogni attività esterna. L’esclusività si misura sul complesso degli elementi della proposta — proposta artistica, direzione artistica, interpreti e programmazione — e la sua violazione non può desumersi dalla mera sovrapponibilità di singoli eventi eseguiti altrove dopo l’aggiudicazione. L’asseverazione del piano economico-finanziario attesta la sostenibilità complessiva della struttura finanziaria del progetto e non la congruità dei singoli dati stimati dall’operatore, salvo casi di evidente criticità.

Il Fatto

L’Istituto provinciale per l’infanzia Santa Maria della Pietà di Venezia indice un avviso pubblico per l’affidamento in concessione di spazi interni alla Chiesa della Pietà, destinati a stagioni concertistiche ed eventi musicali per il biennio 2024-2026. Partecipano due operatori. All’esito dei lavori della Commissione risulta prima la società cooperativa poi appellante, con 80,06 punti, e seconda l’impresa sociale ricorrente in primo grado. Il Consiglio di amministrazione aggiudica la concessione alla prima classificata.

La seconda classificata impugna l’aggiudicazione e i verbali di valutazione davanti al TAR Veneto, che accoglie il ricorso principale e respinge quello incidentale. La società aggiudicataria appella, chiedendo la riforma; la parte avversa propone appello incidentale. Nelle more, l’Amministrazione riesamina l’offerta e la esclude con una successiva delibera, adottata in esecuzione della sentenza di primo grado e impugnata in altro giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto un profilo di ordine processuale. La delibera di esclusione, emanata in mera ottemperanza alla sentenza appellata, non fa venir meno l’interesse alla decisione. Il Cons. Stato richiama l’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ.: la riforma estende i suoi effetti agli atti dipendenti dalla sentenza riformata. L’atto successivo non sarebbe stato adottato in mancanza della pronuncia e ne costituisce l’unico presupposto. L’appello è quindi procedibile.

Nel merito, la questione centrale riguarda l’art. 4 dell’avviso pubblico. La disposizione richiede che la proposta valorizzi l’unicità della tradizione musicale dell’antico Ospedale della Pietà, la figura di Vivaldi e il contesto storico, e che sia ideata e realizzata in via esclusiva per la Chiesa della Pietà, estendendo l’esclusività alla direzione artistica e ai principali interpreti. Il Collegio ritiene che la clausola non imponga all’affidatario di non eseguire musiche di Vivaldi altrove. La nozione di esclusività, letta diversamente, comprimerebbe oltremodo le esigenze imprenditoriali dei partecipanti.

Gli elementi offerti dalla ricorrente dimostrano che l’appellante ha svolto, dopo l’aggiudicazione, concerti con connotazioni analoghe a quelli programmati per la Chiesa della Pietà. Non è però provato che l’insieme delle proposte sia stato replicato: la documentazione riguarda un numero di concerti notevolmente inferiore rispetto alla programmazione per la sede concessa. Il progetto si caratterizza inoltre per profili ulteriori — collaborazioni con enti musicali, esecuzione di musiche inedite, festival, progetto didattico e multimediale, audio guide — che non si esauriscono nei singoli concerti. La documentazione assume dunque valenza relativa.

Il Collegio aggiunge che l’Istituto era consapevole dell’attività svolta dall’appellante in altre sedi. Le relazioni presentate in gara danno conto di un rapporto continuativo e noto con altre chiese e musei; l’Amministrazione avrebbe potuto approfondire. Quanto accaduto in fase esecutiva potrà essere fatto valere in tale sede.

L’appello incidentale verte sull’art. 5 dell’avviso e sull’asseverazione del piano economico-finanziario, nella quale l’asseveratore ha escluso di avere verificato la congruità di ipotesi e dati. Il Cons. Stato richiama l’art. 96, quarto comma, d.P.R. n. 207/2010, che individua l’oggetto dell’asseverazione nella valutazione degli elementi economici e finanziari e nella verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi. L’asseverazione mira alla sostenibilità complessiva del progetto, non alla verifica analitica dei singoli dati, che resta affidata all’ente concedente. La censura è infondata e non sorretta da appunti specifici al contenuto del piano. Respinto il ricorso introduttivo, resta assorbita ogni ulteriore doglianza sul ricorso incidentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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