Regolamento COSAP impugnato con l’atto applicativo e regime di favore per gli impianti di radio comunicazione (Cons. Stato n. 4747 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni regolamentari a contenuto generale e suscettibili di ripetuta applicazione non vanno impugnate autonomamente, ma unitamente all’atto applicativo che per primo rende concreta e attuale la lesione. Il meccanismo dell’autoliquidazione non anticipa il dies a quo dell’impugnazione allorché il canone abbia natura di entrata patrimoniale e non tributaria, come il COSAP. Il regime di favore stabilito dal codice delle comunicazioni elettroniche impone che le tariffe per gli impianti di radio comunicazione non siano ingiustificatamente più elevate rispetto ad altre categorie e che le maggiorazioni per co-siting trovino adeguata motivazione. È illegittima la disciplina tariffaria che non dia conto, in concreto, degli elementi valutativi previsti dal regolamento stesso e del sacrificio imposto alla collettività.

Il Fatto

Una società titolare di un’emittente radiofonica gestisce un impianto in concessione permanente su terreno comunale. Con note del 26 settembre e del 4 ottobre 2022 il Comune, richiamando il nuovo regolamento COSAP approvato nel 2021, ne ha chiesto la regolarizzazione secondo le nuove disposizioni, per un importo complessivo riferito all’annualità 2021.

La società ha impugnato il regolamento, in particolare l’art. 74 e il tariffario allegato, deducendo la violazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, oltre al difetto di motivazione e di istruttoria. Il TAR Umbria ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, ritenendo che il termine decorresse dalla pubblicazione del regolamento. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il motivo di rito e ribalta la statuizione di irricevibilità. Richiamando la propria decisione n. 454 del 15 gennaio 2024, osserva che le norme regolamentari vanno impugnate immediatamente solo quando producono una lesione diretta e attuale; quando invece esplicano effetto lesivo solo con l’atto applicativo, è quest’ultimo a segnare il dies a quo.

Il ragionamento dell’appellante trova conferma nella natura del canone: il COSAP è corrispettivo di una concessione e costituisce entrata patrimoniale, non tributo, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 61 del 7 gennaio 2016. L’autoliquidazione è meccanismo proprio degli oneri fiscali e contributivi, non dei corrispettivi di natura non tributaria. La sentenza n. 7601 del 2024, invocata dal Comune, riguardava la TARI, dunque un tributo.

La Corte rileva poi un’antinomia interna al regolamento: l’art. 67 prevede l’autoliquidazione, mentre l’art. 55, comma 3 impone la previa determinazione del canone in sede autorizzatoria. Dinanzi a disposizioni non coerenti non è possibile pretendere la rigorosa applicazione dei termini decadenziali facendo decorrere il termine dalla pubblicazione, anziché dal momento in cui il canone è stato effettivamente determinato, avvenuto per la prima volta con la nota del 26 settembre 2022. Il ricorso, notificato il 25 novembre 2022, è quindi tempestivo.

Nel merito, la prima censura è rigettata: il canone fisso di ottocento euro previsto dal comma 831-bis dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 riguarda i gestori di reti, mentre la società rientra tra i gestori di servizi di telecomunicazione. È invece fondata la seconda censura: il regime di favore del d.lgs. n. 259 del 2003 non tollera tariffe considerevolmente più elevate rispetto ad altre categorie, né maggiorazioni fisse per il co-siting, che non aumenta l’occupazione materiale del suolo. La Corte ravvisa la sostanziale equivalenza tra la tariffa del regolamento 2019 e quella del 2021, pari a novantanove euro al metro quadro, e tra le maggiorazioni per impianti aggiuntivi, e conclude per l’illegittimità delle previsioni per difetto di istruttoria e di motivazione, non essendo stati considerati gli elementi valutativi dell’art. 63 del regolamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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