Valutazione di inidoneità all’avanzamento militare e sindacato del giudice amministrativo (TAR Molise n. 289 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di idoneità all’avanzamento del militare al grado superiore costituisce, per un verso, sintesi dei giudizi della documentazione caratteristica e, per altro verso, giudizio prognostico sulla capacità di svolgere le funzioni del nuovo grado. Esso involge la personalità complessiva del militare ed è connotato da discrezionalità tecnica ampissima, non richiedendo una motivazione analitica. Il sindacato giurisdizionale resta perciò circoscritto ai soli vizi ictu oculi rilevabili, segnati dalla manifesta irragionevolezza, dall’illogicità o dal palese travisamento dei fatti. Il vizio di eccesso di potere è configurabile solo quando l’interessato possieda titoli talmente eccezionali da far emergere ictu oculi l’inadeguatezza della valutazione. Ai sensi dell’art. 1093, comma 1, del D.Lgs. n. 66 del 2010, la mera sufficienza non integra il quid pluris richiesto per la progressione di grado.
Il Fatto
Con decreto dell’11 luglio 2022 il Ministero della Difesa approvava l’elenco dei promossi al grado di Tenente del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 1055 del D.Lgs. n. 66 del 2010. Il ricorrente, allora Sottotenente, non veniva inserito perché la Commissione ordinaria di avanzamento, con verbale n. 3 dell’11 marzo 2022, lo aveva giudicato non idoneo, rilevando un rendimento non sempre soddisfacente e una condotta disciplinarmente censurata.
Venuto a conoscenza del verbale solo con l’accesso del 3 agosto 2022, l’interessato impugnava gli atti davanti al TAR Molise, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1093 del D.Lgs. n. 66 del 2010 ed eccesso di potere. Chiedeva inoltre la ricostruzione della carriera e il risarcimento del danno. L’Amministrazione eccepiva l’incompetenza territoriale e l’inammissibilità per mancata notifica a un controinteressato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale. Il ricorso investe esclusivamente il giudizio di non idoneità personale, atto di esclusione che incide in modo autonomo e individuale sulla posizione del ricorrente. Trova quindi applicazione il foro inderogabile del pubblico impiego di cui all’art. 13, comma 2, cod. proc. amm.; poiché all’epoca il ricorrente era assegnato a una Stazione in provincia di Campobasso, competente è il TAR Molise.
Nel merito, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la valutazione di idoneità all’avanzamento è sindacabile solo entro i limiti della manifesta arbitrarietà, irrazionalità e illogicità, ovvero del palese travisamento dei fatti, come affermato da T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 5747 del 2022 e da Cons. Stato, Sez. IV, n. 4137 del 2013. Il giudizio di inidoneità per anzianità è espressione di amplissima discrezionalità tecnica e non esige motivazione particolarmente analitica, purché ancorata ai precedenti di carriera.
Quanto al primo motivo, la tesi ricorsuale secondo cui la valutazione “nella media” sarebbe già sufficiente non regge. L’art. 1093, comma 1, del D.Lgs. n. 66 del 2010 richiede non solo che il militare abbia disimpegnato le funzioni, ma che lo abbia fatto “bene”, esigendo un quid pluris rispetto alla mera media. Il comma 2 conferma tale lettura prescrivendo, per i gradi apicali, il possesso dei requisiti in modo eminente.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La Commissione non si è fermata a una valutazione isolata né alla sola sanzione del rimprovero: ha operato una valutazione complessiva, valorizzando il giudizio sul primo periodo, in cui il militare non aveva ancora interiorizzato il ruolo, e la qualifica “nella media” del periodo successivo. La successiva cessazione degli effetti della sanzione non vale a superare tale quadro. Il Collegio esclude che gli impieghi valorizzati dal ricorrente integrino quei titoli eccezionali richiesti dalla giurisprudenza, ribadita da T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 4764 del 2022 e da Cons. Stato, Sez. IV, n. 2639 del 2016, per far emergere ictu oculi l’inadeguatezza della valutazione. L’insindacabilità nel merito del giudizio prognostico della Commissione preclude la censura.
Il ricorso è quindi rigettato, con assorbimento dell’ulteriore eccezione di rito, e con esso le domande di ricostruzione della carriera e di risarcimento. Le spese processuali sono integralmente compensate per eccezionali ragioni.
Nota della Redazione
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