Piano di rilevazione dei debiti regionali illegittimo senza accordo con il Governo (TAR Molise n. 352 del 20.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La procedura di rilevazione dei debiti commerciali delle regioni prevista dall’art. 1, comma 460, legge n. 213/2023 è legittimamente attivabile solo in presenza dell’accordo per il ripiano del disavanzo con il Governo di cui all’art. 1, comma 458, legge n. 213/2023, che costituisce precondizione del contributo statale e dell’intera disciplina. In difetto di tale accordo, e senza adeguata istruttoria sul presupposto del disavanzo pro capite superiore a 1.500 euro al 31 dicembre 2021, l’iniziativa regionale è viziata da difetto di presupposti e sviamento di potere. Il comma 460 impone di adottare ogni forma idonea a pubblicizzare il piano: la mera pubblicazione all’albo pretorio e sul sito, con termine minimo di sessanta giorni, non soddisfa il precetto. Sussiste la giurisdizione amministrativa quando si contesti l’attivazione stessa della procedura, e non l’ammissione del singolo credito.

Il Fatto

La Giunta regionale del Molise, con deliberazione n. 48 del 29 gennaio 2024, ha recepito il comma 460 della legge di bilancio 2024 e approvato il piano di rilevazione dei debiti commerciali al 31 dicembre 2023, con il relativo avviso ai creditori e lo schema di istanza. La procedura assegnava ai creditori un termine di sessanta giorni per la domanda, prevedendo l’automatica cancellazione del credito in caso di inerzia.

L’Associazione Industriali del Molise ha impugnato la delibera e gli allegati, deducendo l’assenza dell’accordo con il Governo, l’incertezza del presupposto del disavanzo pro capite, l’inidoneità delle forme di pubblicità e la lesione del diritto di proprietà. La Regione ha poi adottato la deliberazione n. 156 del 27 marzo 2024, modificativa e integrativa, con dilazione di quarantacinque giorni, avverso cui sono stati proposti motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. La materia non rientra tra quelle dell’art. 133 cod. proc. amm.; applicando il criterio del petitum sostanziale, il giudice rileva che non si contesta una condotta negoziale, ma l’esercizio del potere autoritativo di attivazione della procedura speciale. I creditori vantano quindi una posizione di interesse legittimo, con giurisdizione del giudice amministrativo (richiamati Cass. S.U. n. 21677 del 2013 e Cons. Stato n. 417 del 2018).

Disattesa anche l’eccezione di carenza di legittimazione attiva. Gli atti impugnati sono atti amministrativi generali, destinati a incidere su una vasta platea di creditori. In applicazione dei principi dell’Adunanza Plenaria n. 6 del 2020, il Collegio riconosce un interesse collettivo proprio dell’associazione, distinto e non confliggente con quello dei singoli associati.

Nel merito, il primo motivo è fondato. Il Collegio ritiene che i commi da 455 a 463 delineino una procedura unitaria: il previo accordo con il Governo ex comma 458 funge da precondizione del contributo statale previsto dal comma 455. Senza l’accordo e i conseguenti fondi, l’attivazione del piano di rilevazione si risolve in una mera falcidia proporzionale dei crediti, priva di prospettive di soddisfacimento. Ne deriva un difetto di presupposti e uno sviamento della procedura dalla funzione impressa dal legislatore.

Parimenti fondata è la censura sul deficit istruttorio relativo al presupposto del disavanzo pro capite. I provvedimenti si limitano a un’apodittica ascrizione della Regione tra gli enti destinatari, senza illustrare il percorso contabile seguito; la produzione documentale in giudizio non colma la lacuna, in presenza di una situazione finanziaria non nitida.

Infine, il secondo motivo è accolto nei limiti dell’inidoneità dei mezzi di pubblicità. Non è condivisibile la tesi della necessaria comunicazione individuale, trattandosi di atti generali. Tuttavia il comma 460 imponeva di adottare ogni forma idonea: la Regione si è limitata all’albo pretorio, al sito e alla pec agli Ordini professionali, con termine minimo di sessanta giorni. Termine minimo e pubblicità capillare avrebbero dovuto bilanciarsi; qui non è avvenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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