Clausola del bando su procedimenti penali pendenti: onere di impugnazione immediata (Cons. Stato n. 4746 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando di concorso che richiede, tra i requisiti di ammissione, l’assenza di procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto di pubblico impiego ha natura immediatamente escludente e deve essere impugnata tempestivamente, senza attendere l’adozione degli atti applicativi. L’ostatività della clausola si valuta in astratto, avendo riguardo alla pena massima irrogabile per i reati contestati e alla possibilità che ne derivi l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici ai sensi degli artt. 28, 29 e 31 cod. pen.; l’Amministrazione non è tenuta ad alcun giudizio prognostico sulla concreta incidenza del procedimento. La scelta di inserire nel bando il requisito della mancanza di pendenza di procedimenti penali rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione e risponde a un’esigenza di difesa avanzata, non sindacabile sotto il profilo della irragionevolezza o della manifesta contrarietà ai principi dell’ordinamento.

Il Fatto

Il Comune indice un concorso pubblico, per soli esami, per un posto di istruttore amministrativo, categoria C. Il bando richiede, tra i requisiti di partecipazione, di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.

La candidata dichiara nella domanda la pendenza di un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Salerno. Ammessa alla prova scritta e non a quella orale, propone ricorso al TAR Campania lamentando la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione e la mera attribuzione del voto numerico; con motivi aggiunti impugna la graduatoria e, solo dopo il ricorso incidentale dei vincitori, la clausola del bando. Il TAR dichiara irricevibile il secondo ricorso per motivi aggiunti, accoglie il ricorso incidentale e dichiara improcedibili le altre impugnazioni, per difetto di interesse. La candidata appella.

La Motivazione della Corte

La questione preliminare e assorbente riguarda la natura della clausola del bando. Il Collegio conferma la lettura del giudice di primo grado: sussiste l’onere di impugnazione immediata di tutte le clausole che prescrivono requisiti di ammissione la cui carenza determina riflessi escludenti. La disposizione, alla piana lettura, ha carattere vincolante e quindi immediatamente lesivo, poiché richiede l’assenza di procedimenti penali in corso che, in tesi, possano impedire la costituzione del rapporto di impiego.

Il Consiglio di Stato precisa il criterio di valutazione: l’ostatività va accertata in astratto, avendo riguardo alla pena massima irrogabile, senza che l’Amministrazione debba svolgere alcun giudizio prognostico sull’esito del procedimento. Nel caso concreto, i reati contestati — tra cui quello di cui all’art. 416 cod. pen. e quello di cui all’art. 7 del d.l. n. 152/1991 — sono puniti con pene che, in caso di condanna, potrebbero comportare l’applicazione dell’interdizione dai pubblici uffici ai sensi degli artt. 29 e 31 cod. pen., con durata fissa o parametrata alla pena detentiva. La clausola del bando rappresenta quindi un autovincolo per l’Amministrazione.

Nessun rilievo assume, secondo il Collegio, la circostanza che la candidata fosse estranea ai fatti o che la condanna non fosse certa: la prescrizione riguarda la pendenza di procedimenti per reati astrattamente ostativi all’assunzione. Quanto all’errore scusabile, esso è escluso dal fatto che la candidata aveva già subito l’esclusione da una precedente graduatoria del medesimo Comune in virtù di analoga clausola, impugnata senza successo dinanzi al Giudice del lavoro; l’appello di quella pronuncia non incide sulla percezione dell’immediata lesività.

Nel merito, la Corte richiama l’indirizzo consolidato secondo cui la pubblica amministrazione può inserire nel bando il requisito della mancanza di pendenza di procedimenti penali, in funzione di difesa avanzata, alla luce delle esigenze peculiari di determinati impieghi — richiamando Cons. Stato n. 3542 del 2016, Cons. Stato n. 5249 del 2023 e Cons. Stato n. 2181 del 2013. È inconferente la tesi secondo cui il ruolo di istruttore amministrativo non avrebbe rilevanza esterna, poiché gli illeciti contestati sono connessi all’impiego da assumere e idonei ad arrecare potenziale nocumento alla funzione.

L’appello è pertanto infondato, con conferma della sentenza impugnata e assorbimento delle ulteriori questioni, non potendo il loro esame condurre a soluzione contraria. Le spese del grado sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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