Sopravvenuta rideterminazione del finanziato 2019 e improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 474 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso gli indirizzi regionali che assumono il finanziato 2019 quale base di calcolo del budget dell’anno 2022 diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, per effetto dell’annullamento giurisdizionale del cd. tetto di sistema e della conseguente rideterminazione in senso incrementale del finanziato 2019, l’utilità perseguita dal ricorrente sia già assicurata in via amministrativa. La caducazione del meccanismo di abbattimento comporta che il finanziato 2019, quale termine di relatio formale per la determinazione del budget, debba essere epurato dalle decurtazioni e che il budget stesso sia ricalcolato dalla Regione. La pronuncia annullatoria risulta perciò inutile, restando la relativa quantificazione riservata all’amministrazione. La declaratoria ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. consegue anche alla dichiarazione della parte di non avere più interesse alla coltivazione del gravame.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce una struttura sanitaria accreditata con il Servizio Sanitario regionale della Lombardia. Ha impugnato la D.G.R. n. XI/6387 del 16.05.2022, nella parte in cui assume il finanziato 2019 come base di calcolo del budget 2022, unitamente all’atto dell’ATS di approvazione dello schema di contratto per il medesimo esercizio e al relativo schema, là dove i budget di ricovero e ambulatoriale vengono determinati su quella base.

Il ricorso articola quattro motivi: erroneità dei presupposti per gli abbattimenti subiti in applicazione del tetto di sistema; ingiustizia manifesta e difetto d’istruttoria nella storicizzazione delle decurtazioni; illegittimità delle decurtazioni sul finanziato 2019; riproposizione dei vizi avverso gli atti dell’ATS, anche come illegittimità derivata. La Regione si costituisce chiedendo il rigetto, eccependo in via subordinata il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla quantificazione del dovuto.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio intervengono sopravvenienze decisive. La ricorrente deposita la comunicazione della Direzione regionale Welfare del 18 settembre 2023, con cui si rappresenta che la Regione sta provvedendo a riconoscere gli importi residui alle strutture, determinando il finanziato 2019, e che tale assegnazione comporterà la relativa rideterminazione.

Segue il decreto del 21 dicembre 2023, depositato il 17 gennaio 2024, con cui la Direzione regionale ha decretato il riconoscimento degli importi residui per l’anno 2019, dovuti in dipendenza dell’annullamento del tetto di sistema previsto dalla DGR XI/2013 del 2019, demandando a successivi provvedimenti la rideterminazione del budget delle strutture interessate per gli anni 2021 e seguenti.

Il Collegio richiama la propria sentenza n. 3212 del 28 dicembre 2023, resa su vicenda analoga relativa al budget 2021, e la sentenza n. 353 del 12.2.2024, di identica conclusione. L’annullamento del meccanismo di abbattimento, già disposto con le sentenze nn. 78/2022, 79/2022 e 581/2022 passate in giudicato, impone che il finanziato 2019 sia rideterminato in senso incrementale, epurandolo delle decurtazioni scaturite dal tetto di sistema.

Poiché il finanziato 2019 costituisce il termine di relatio formale per la determinazione del budget, il suo incremento impone il ricalcolo del budget 2022 nella misura che sarà rideterminata dalla Regione. Ne deriva l’inutilità della pronuncia annullatoria. A ciò si aggiunge la dichiarazione espressa della ricorrente di non avere più interesse quanto alle contestazioni sulla storicizzazione degli abbattimenti applicati in sede di liquidazione del saldo 2014.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La particolarità e l’evoluzione della vicenda contenziosa giustificano la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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