Payback dispositivi medici: competenza del TAR Lazio sugli atti applicativi provinciali (TAR Trentino-Alto Adige n. 47 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, la competenza territoriale a conoscere dell’impugnazione del provvedimento regionale o provinciale applicativo spetta al TAR Lazio quando il decreto ministeriale presupposto sia atto a contenuto generale. L’art. 13, comma 4-bis, cod. proc. amm. attrae al giudice del provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere anche le censure sugli atti presupposti, ma esclude da questa attrazione gli atti normativi o generali, per i quali restano fermi gli ordinari criteri di competenza. Ne segue che l’atto applicativo, privo di autonoma efficacia lesiva al di fuori del decreto ministeriale che lo fonda, non può radicare la competenza del giudice del luogo. Il difetto di competenza territoriale è rilevabile d’ufficio fino alla decisione di primo grado, anche in assenza di eccezione di parte, ai sensi dell’art. 15, comma 1, cod. proc. amm..
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici alla sanità provinciale, aveva impugnato davanti al T.R.G.A. di Bolzano i decreti con cui il Dipartimento provinciale aveva quantificato il payback per gli anni 2015-2018, applicando il decreto ministeriale 6 ottobre 2022. Con motivi aggiunti aveva gravato anche la successiva delibera dell’Azienda Sanitaria di riapprovazione della validazione del fatturato.
La ricorrente aveva già trasposto davanti al TAR Lazio il ricorso straordinario proposto contro i decreti ministeriali presupposti, pendente in quel giudizio. La Provincia si era costituita eccependo il difetto di competenza territoriale in favore del TAR Lazio, oltre all’inammissibilità e all’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione di competenza sollevata dall’amministrazione resistente, richiamando l’orientamento del TAR Lazio che, con numerose ordinanze del 2023, ha affermato la propria competenza sugli atti regionali e provinciali connessi agli atti statali in materia di payback.
Il percorso argomentativo muove dal dato testuale dell’art. 13, comma 4-bis, cod. proc. amm.: la norma attrae la competenza sugli atti presupposti, salvo che si tratti di atti normativi o generali. Il Collegio osserva che le domande di annullamento non possono essere proposte davanti a giudici diversi in ragione dei singoli atti impugnati, perché una simile soluzione contrasterebbe con i principi di economicità, satisfattività ed effettività della tutela, oltre che con l’esigenza di trattazione congiunta voluta dal legislatore, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 3885 del 2017.
Il Tribunale rileva poi che il decreto ministeriale 6 ottobre 2022 è espressamente richiamato e posto a fondamento del provvedimento provinciale impugnato, come si evince dal suo stesso testo, e che si tratta di un atto statale di efficacia sull’intero territorio nazionale, già gravato davanti al TAR Lazio. Il caso rientra quindi nella previsione dell’ultima parte della disposizione: vengono in considerazione atti generali preordinati, la cui impugnazione deve seguire i criteri ordinari di competenza.
Il Collegio conforta la conclusione richiamando le decisioni assunte sul medesimo tema da altri tribunali territoriali, tra cui TAR Friuli Venezia Giulia n. 115 del 2023, TAR Toscana n. 292-295 del 2023, TAR Puglia n. 517 del 2023, TAR Veneto n. 324 del 2023 e lo stesso T.R.G.A. Bolzano n. 65 del 2023.
Da qui la dichiarazione del difetto di competenza territoriale, con indicazione del TAR Lazio, sede di Roma, quale giudice competente. Il Collegio precisa che, in assenza di domanda cautelare, la questione è rilevabile d’ufficio fino alla decisione, ai sensi dell’art. 15, comma 1, cod. proc. amm.. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda processuale.
Nota della Redazione
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