Cimiteri di guerra tedeschi: intesa preventiva per gli interventi urbanistici limitrofi (Cons. Stato n. 4822 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra, ratificato con legge n. 801 del 1957, impone allo Stato italiano un vincolo di natura procedurale: ogni iniziativa urbanistica suscettibile di incidere sulle condizioni di quiete e di decoro di un cimitero militare tedesco deve essere oggetto di preventiva informazione e concertazione tra le autorità indicate dall’art. 12 dell’Accordo. Tale obbligo opera anche per gli interventi sulle aree esterne limitrofe e prescinde dall’applicazione delle fasce di rispetto cimiteriali. La clausola di salvezza dei trattati internazionali di cui all’art. 277 del d.lgs. n. 66 del 2010 prevale sulla disciplina interna che fa decadere la fascia dei cimiteri militari decorsi dieci anni dall’ultima inumazione. La variante approvata in violazione dell’intesa è illegittima e va annullata.

Il Fatto

Nel Comune di Costermano sul Garda si trova un Cimitero Militare Tedesco che raccoglie oltre ventimila salme di caduti, soprattutto della seconda guerra mondiale. La gestione spetta, per conto del Governo tedesco, al Volksbund Deutsche Kriegsgraberfuersorge, ai sensi dell’art. 11 dell’Accordo sottoscritto a Bonn il 22 dicembre 1955.

Il Comune ha adottato la variante n. 11 al piano degli interventi per realizzare un centro diurno per anziani a circa cinquanta metri dal cimitero, riducendo la fascia di rispetto da duecento a cinquanta metri. L’ente tedesco e la Presidenza del Consiglio con i Ministeri della Difesa e degli Esteri hanno impugnato gli atti. Il TAR Veneto ha accolto i ricorsi riuniti, annullando la variante per violazione della procedura di concertazione. Il Comune ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Sul piano processuale, l’eccezione di tardività e di difetto di interesse è infondata: la precedente variante n. 2 al piano di assetto del territorio richiamava il quarto comma dell’art. 338 del R.D. n. 1265 del 1934, relativo alla costruzione o ampliamento di cimiteri, e non il quinto comma sulla riduzione della fascia. L’unico atto autonomamente lesivo resta la variante n. 11, tempestivamente impugnata.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il rapporto tra l’art. 5 dell’Accordo, che garantisce la tutela dei cimiteri e il diritto permanente di riposo delle salme, e l’art. 12, che demanda le modalità esecutive alla concertazione tra l’ente tedesco e le autorità italiane. Da tali norme si desume un potere di interdizione dello Stato italiano sulle iniziative locali suscettibili di pregiudicare la sacralità e la quiete del luogo.

Il Comune sosteneva un’interpretazione restrittiva, limitata alle sole aree di sepoltura e soggetta, per le aree esterne, alla disciplina nazionale dell’art. 274 del d.lgs. n. 66 del 2010, che fa decadere la fascia dei cimiteri militari dopo dieci anni dall’ultima inumazione. La tesi è respinta: l’art. 277 del d.lgs. n. 66 del 2010 fa espressamente salva la legge n. 801 del 1957, secondo un’interpretazione logica e teleologica conforme alla Convenzione di Vienna del 1969.

Il vincolo procedurale si applica anche alle aree esterne la cui disciplina urbanistica incida sulle condizioni di quiete e decoro, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di fascia di rispetto, in applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione degli impegni internazionali. La variante, approvata senza alcuna attività concertativa, è illegittima. Il terzo motivo, sulla violazione dell’art. 41 della legge regionale n. 11 del 2004, resta assorbito per difetto di interesse. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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