Revoca della commissione tecnica per sopravvenuta inutilità e difetto di motivazione (Cons. Stato n. 4830 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di una delibera istitutiva di una commissione tecnica è legittima quando la sopravvenuta instaurazione di molteplici contenziosi giudiziari da parte degli erogatori privati ne ha esautorato la funzione deflattiva, rendendo inutile la permanenza dell’organismo collegiale. I presupposti dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 sussistono in presenza di una situazione di fatto concreta, non meramente apparente, che abbia determinato il venirsi meno dell’opportunità della commissione. Il difetto di motivazione è escluso quando il provvedimento espliciti, sia pure in forma sintetica, le ragioni di pubblico interesse e l’intervenuta modifica del quadro fattuale. La mancata considerazione delle garanzie partecipative resta recessiva a fronte di un provvedimento che, per la sua natura vincolata rispetto alla sopravvenienza, non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione assorbente comporti l’implicito rigetto delle ulteriori questioni.
Il Fatto
Le società ricorrenti, strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate, impugnavano davanti al TAR Campania la delibera con cui l’ASL competente aveva revocato la precedente deliberazione istitutiva di una commissione tecnica. Questa, composta da rappresentanti dell’amministrazione e delle associazioni di categoria, era stata creata per verificare le problematiche del settore riabilitativo e il recupero delle somme dovute per prestazioni erogate, negli anni dal 1998 al 2002, oltre le capacità operative massime stabilite dalla normativa regionale.
Le società deducevano l’insussistenza dei presupposti della revoca, il difetto di motivazione, la violazione delle garanzie partecipative e il mancato contemperamento degli interessi. Il TAR respingeva il ricorso. Le società proponevano appello, articolando cinque motivi, tra cui due vizi di omessa pronuncia e la mancata estensione del giudicato esterno formatosi su analoghe controversie.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce la vicenda amministrativa. Con una prima delibera l’ASL aveva accertato l’esistenza di ingenti somme da recuperare per le prestazioni sanitarie erogate in eccesso rispetto alle capacità operative massime. La legittimità di quel provvedimento era stata confermata in sede giurisdizionale. Per dirimere la conflittualità con gli erogatori privati l’amministrazione aveva poi costituito la commissione tecnica, con preminente finalità deflattiva.
La Corte esclude che la commissione fosse stata istituita per correggere errori nella quantificazione dei recuperi. La nota protocollata richiamata nel testo e la delibera contestuale sulle modalità di recupero dimostrano che lo scopo era la deflazione del contenzioso. Quando i centri hanno promosso autonomi giudizi, la permanenza dell’organismo è divenuta superflua: da qui la revoca.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, la sentenza ritiene che il provvedimento espliciti le ragioni di opportunità a tutela del pubblico interesse, indicando l’intervenuta instaurazione di attività giudiziarie e l’inutilità di un merito anticipato. Non vi era pertanto luogo a un ulteriore contemperamento tra interesse pubblico e privato, stante la chiara inutilità dell’organismo.
Sul versante processuale, il Collegio richiama la regola per cui l’omessa pronuncia non si configura quando la decisione assorbente esclude la necessità di provvedere su altre questioni, che devono intendersi implicitamente respinte (Cass. n. 12193 del 2020; Cass. n. 28995 del 2018). Le censure sulle garanzie partecipative e sull’estensione del giudicato esterno sono state apprezzate e implicitamente respinte dal primo giudice.
L’appello è quindi respinto e la sentenza confermata, con condanna delle appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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