Ordine di demolizione è atto dovuto senza avviso di avvio del procedimento (TAR Abruzzo n. 330 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di un’opera edilizia abusiva è provvedimento atto dovuto e a contenuto rigorosamente vincolato: la mancata comunicazione di avvio del procedimento non la vizia, non essendo configurabile alcun apporto partecipativo idoneo a mutarne il contenuto. La diffida comunale a esibire la documentazione comprovante la legittimità del manufatto, con avviso delle conseguenze dell’inerzia, espleta in sostanza la funzione partecipativa dell’art. 7 legge n. 241/1990. L’onere di provare la legittimità dell’opera risalente grava sul privato, e il difetto di istruttoria va allegato e dimostrato, non semplicemente dedotto.
Il Fatto
I proprietari di un’unità immobiliare inserita in un aggregato edilizio presentavano una SCIA per la riparazione dei danni da sisma. Il Comune ne dichiarava l’improcedibilità, richiamando il parere paesaggistico della Soprintendenza che imponeva, previa verifica di legittimità, l’eliminazione di un balcone cementizio. Il progettista trasmetteva solo l’atto di acquisto del 1993; l’Ufficio tecnico diffidava quindi i proprietari a produrre la documentazione attestante la legittimità del balcone o a demolirlo, avvisando che, decorsi quindici giorni, si sarebbe proceduto d’ufficio. Seguiva l’ordinanza di demolizione con termine di novanta giorni e richiamo all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
I proprietari proponevano ricorso straordinario al Capo dello Stato, opposto dal Comune e trasposto in sede giurisdizionale davanti al TAR. Dopo l’accoglimento della domanda cautelare per il solo periculum, la causa giungeva alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati, assorbita dalla reiezione nel merito. Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, il TAR rileva che il passaggio dell’ordinanza richiamato dai ricorrenti contiene un evidente refuso: l’ordine di demolizione è atto dovuto, non discrezionale.
Da tale natura vincolata discende la non necessità dell’avviso di avvio, in linea con Cons. Stato, Sez. II, n. 8751/2024, secondo cui la mancata comunicazione non vizia l’ordinanza di demolizione. Il Collegio aggiunge una considerazione di fatto: la nota di improcedibilità della SCIA e la successiva diffida hanno in sostanza espletato la funzione partecipativa, rappresentando ai proprietari le conseguenze della mancata prova e invitandoli a produrre memorie.
Il secondo e il terzo motivo, incentrati sul difetto di istruttoria e sulla carente motivazione, sono respinti: la censura è apodittica e non provata, mentre l’ordinanza dà conto delle ricerche d’archivio e dell’esame della documentazione. La relazione tecnica allegata alla SCIA colloca presumibilmente l’edificio negli anni Cinquanta; i precedenti atti di acquisto non menzionano il balcone; il primo documento che ne attesta l’esistenza è la denuncia del 2006, che riferisce lavori conclusi nel 1995. Da qui la conclusione che il balcone fu verosimilmente realizzato in tale occasione.
Il quarto motivo, fondato sull’asserita esistenza del manufatto prima del 1942 e quindi sull’irrilevanza del titolo edilizio, è infondato: le fotografie prodotte nulla provano e l’istruttoria comunale risulta completa. Il quinto motivo, relativo all’acquisizione dell’area di sedime oltre dieci volte la superficie, è parimenti infondato, poiché l’ordinanza si limita a richiamare la normativa sulle conseguenze dell’inottemperanza e ha a oggetto il solo balcone.
Il ricorso è dunque respinto nel merito, con condanna dei ricorrenti alle spese, liquidate in € 1.000,00.
Nota della Redazione
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