Interdittiva antimafia annullata se il Prefetto ignora la sentenza assolutoria già intervenuta (C.G.A.R.S. n. 482 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di informazione antimafia interdittiva, la legittimità del provvedimento prefettizio si valuta alla stregua del canone tempus regit actum, cioè con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. Restano tendenzialmente irrilevanti le vicende processuali penali successive, salva la facoltà dell’interessato di presentare motivata istanza di riesame. Tuttavia, il Prefetto è tenuto a acquisire e valutare tutti gli elementi esistenti e rilevanti al momento dell’adozione: ove la misura si fondi in via quasi esclusiva su una sentenza di condanna di primo grado, l’omessa conoscenza e valutazione della sentenza di appello che l’ha riformata integra un vizio istruttorio e motivazionale che travolge in radice il provvedimento. Il giudizio prognostico non è vincolato all’esito del processo penale, ma il non averlo conosciuto e valutato costituisce un vulnus insuperabile.
Il Fatto
Il Prefetto della Provincia di Palermo adottava, ai sensi dell’art. 89-bis del d.lgs. n. 159/2011, un’informazione antimafia interdittiva nei confronti di un imprenditore. Il provvedimento valorizzava in via quasi esclusiva una sentenza del Tribunale di Lucca che lo aveva condannato, insieme al padre, per fittizia intestazione di beni e attività economiche finalizzata a eludere la normativa sulle misure di prevenzione patrimoniale applicate al genitore.
Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Sicilia deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei fatti. Il TAR respingeva il ricorso. Proponeva allora appello, depositando la documentazione delle sopravvenienze: la sentenza di assoluzione in appello, la revisione che aveva travolto la condanna per omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali e la revoca del sequestro e della confisca.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del giudizio: l’impugnazione dell’interdittiva antimafia è giudizio sull’atto e non sul rapporto, e la legittimità si scruta con il canone tempus regit actum. Ne deriva, secondo il richiamo a Cons. Stato, sez. III, n. 9982 del 2023, che gli sviluppi successivi all’adozione dell’informativa non fungono da parametro di giudizio ex post, ferma restando la facoltà di chiedere il riesame.
Su questa base astratta si innesta però il rilievo decisivo. Il Prefetto aveva motivato l’interdittiva valorizzando in maniera quasi esclusiva la sentenza di condanna di primo grado e, nell’atto, aveva scritto di non conoscere l’esito del giudizio di appello. Ma la sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva riformato la condanna era stata già resa il 9 dicembre 2016, con motivazione pubblicata il 21 marzo 2017. La stessa riunione del Gruppo provinciale interforze si era tenuta il 26 febbraio 2018, dopo la completa definizione del processo d’appello.
Il Prefetto, osserva il Collegio, non poteva affermare di sconoscere un esito definito da quasi un anno: non poteva non conoscere tale esito, né omettere di assumerlo in valutazione, senza viziare in radice la legittimità del provvedimento. Certo, il Prefetto compie una valutazione globale degli elementi fattuali, ma tale valutazione deve tenere conto di tutti gli elementi esistenti e rilevanti, che vanno prima acquisiti nella loro globalità e poi valutati. La sentenza assolutoria non avrebbe necessariamente vincolato il Prefetto nella propria determinazione, ma il non averla conosciuta costituisce un vulnus istruttorio e motivazionale insuperabile, poiché quella condanna costituiva motivazione e ragione esclusiva dell’atto impugnato. Il non aver acquisito il contenuto della pronuncia integra una lata neglegentia nell’istruttoria dell’affare.
Il primo motivo è dunque fondato. L’appello è accolto e, in riforma della sentenza gravata, l’interdittiva antimafia è annullata. Le spese del doppio grado, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono poste a carico, in solido, del Ministero dell’interno e dell’Ufficio territoriale del governo di Palermo.
Nota della Redazione
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