Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 4993 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere: la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, ossia di una delle condizioni dell’azione. Resta fermo l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, accompagnata dall’accordo delle parti e da un comportamento processuale coerente, giustifica l’integrale compensazione delle spese; ai fini del contributo unificato, soccombente nel grado va considerata la parte appellante.

Il Fatto

Alcune società esercenti il servizio di corriere espresso, insieme all’associazione di categoria, avevano impugnato davanti al TAR Lazio la delibera con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni aveva determinato, per l’anno 2021, misura e modalità di versamento del contributo dovuto dai soggetti operanti nel settore postale, oltre agli atti presupposti e conseguenti. Il giudice amministrativo di primo grado aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti.

Le stesse società e l’associazione hanno proposto appello, affidato a numerosi motivi che investivano il rapporto tra contribuzione e costi operativi dell’Autorità, il carico regolatorio e l’asserita duplicazione del contributo. Nel corso del giudizio, con nota del 14 maggio 2025, la parte appellante ha dichiarato di aver perso interesse a coltivare il gravame.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha preso atto della dichiarazione resa dalla parte appellante il 14 maggio 2025, con cui questa ha rappresentato di aver perso interesse alla decisione. La Corte ha qualificato la fattispecie in termini di sopravvenuta carenza di interesse, richiamando il costante insegnamento pretorio secondo cui nel processo amministrativo opera il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere.

Il Collegio ha ribadito che la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla pronuncia. Il giudice, non disponendo del potere di procedere d’ufficio né di quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame, ossia la mancanza di una delle condizioni dell’azione. Il riferimento è al precedente di Cons. Stato, Sez. IV, n. 2235 del 18 marzo 2025.

La Corte ha precisato che resta comunque l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite. Nel caso concreto, alla luce dell’accordo delle parti e del loro comportamento processuale, sono emersi giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese.

Un’ulteriore precisazione attiene al contributo unificato: ai fini della liquidazione, deve considerarsi soccombente, in relazione al grado di appello, la parte appellante. In tal senso il dispositivo dell’improcedibilità con spese compensate e contributo posto a carico dell’appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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