Interdittiva antimafia e obbligo di contraddittorio procedimentale (Cons. Stato n. 4924 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le particolari esigenze di celerità che consentono al prefetto di omettere il contraddittorio procedimentale ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011 non possono essere identificate nella mera sussistenza degli elementi sintomatici che già fondano l’interdittiva antimafia. Diversamente opinando, si perverrebbe a un’interpretatio abrogans della disposizione, posto che il rischio di infiltrazione costituisce il presupposto minimo dell’adozione del provvedimento. Ove ritenga di non attivare il contraddittorio, l’amministrazione deve dar conto nella motivazione delle ragioni che hanno reso impossibile differire l’adozione del provvedimento, con un onere motivazionale rafforzato. Il giudice amministrativo non è chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti dell’interdittiva, ma solo se il caso presenti gravità tale da giustificare la pretermissione del contraddittorio.
Il Fatto
Una società operante nel trasporto terrestre, navale e aereo per conto terzi è stata destinataria di un’interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Napoli. Il provvedimento prefettizio valorizzava una serie di legami parentali e societari dei soci con ambienti di criminalità organizzata, ritenendo che la compagine sociale fosse esposta a influenza, diretta o indiretta, del sodalizio.
A seguito dell’interdittiva, la società è stata esclusa dall’Albo degli Autotrasportatori e le è stata revocata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasportatore su strada di merci, con provvedimento del Direttore dell’Ufficio della Motorizzazione civile. Il TAR Campania, con sentenza n. 1041/2025, ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. La società ha proposto appello, contestando l’assenza di un concreto rischio di infiltrazione e l’illegittimità del mancato contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta in via prioritaria logica il motivo relativo alla violazione dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011. La norma subordina l’omissione della comunicazione al soggetto interessato alla ricorrenza di particolari esigenze di celerità del procedimento. Il Collegio osserva che la comunicazione è prevista proprio quando dall’istruttoria emergono elementi tali da indurre ad adottare l’interdittiva: ne deriva che la loro mera sussistenza non può integrare la deroga procedimentale.
Il Prefetto aveva giustificato la pretermissione del contraddittorio con l’urgenza di evitare che la società continuasse a operare in un settore a elevato rischio di infiltrazione, condividendo la valutazione del Gruppo interforze antimafia secondo cui il contraddittorio sarebbe risultato superfluo. Per il Consiglio di Stato si tratta di motivazione insufficiente, perché il rischio di infiltrazione è il presupposto minimo dell’interdittiva e assumerlo a ragione dell’urgenza equivale a svuotare di contenuto la disposizione.
Il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui, in presenza di un quadro fattuale di particolare chiarezza, la comunicazione può risultare foriera di inutile rallentamento (Cons. Stato, Sez. III, 15 febbraio 2024, n. 1517), ma esclude che tale evenienza ricorra nel caso concreto. Il pericolo di condizionamento è stato ipotizzato su una doppia presunzione: che i soci siano influenzabili e che uno di essi sia contiguo al clan. Manca alcun elemento riguardante specificamente l’attività d’impresa della società appellante.
Assume rilievo, pur nella autonomia dei diversi giudizi, il decreto con cui il Tribunale di Napoli, Sezione misure di prevenzione, ha escluso un concreto rischio di condizionamento mafioso dell’attività d’impresa, negando il controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159 del 2011 richiesto dalla società. Il Collegio ribadisce che il proprio compito non è verificare i presupposti dell’interdittiva, ma solo se il caso presenti gravità tale da giustificare la pretermissione del contraddittorio.
Il quarto motivo è dunque accolto, con assorbimento dei rimanenti. In riforma della sentenza impugnata vengono accolti il ricorso principale e i motivi aggiunti, posto che il provvedimento della Motorizzazione aveva quale unico presupposto l’interdittiva antimafia. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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