Accesso demaniale, agibilità sospesa e onere della prova del danno (TAR Toscana n. 1193 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’attestazione di agibilità disposta per opere eseguite in difformità dal titolo, tra cui manufatti che limitano l’accesso pubblico all’area demaniale, non comporta di per sé alcun pregiudizio economico risarcibile. Chi agisce per il ristoro del danno da mancato godimento deve provare, anche per presunzioni, la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento andata perduta, non essendo il danno in re ipsa. La liquidazione equitativa presuppone l’accertamento dell’an e della dimensione concreta del pregiudizio, restando fermo l’onere della prova a carico dell’attore. Le esenzioni dall’autorizzazione paesaggistica previste dall’allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017 operano nei limiti delle singole fattispecie tipizzate: il punto A5 richiede l’integrale configurazione nella facciata esterna o la non visibilità dallo spazio pubblico, mentre il punto A12 riguarda solo piccole opere su aree private.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile ad uso abitativo nel Comune di Follonica prospiciente il lungomare, ottiene nel 2020 un permesso di costruire convenzionato per demolizione e ricostruzione nei limiti della sagoma esistente. La convenzione accessoria prescrive che l’area demaniale su cui insiste la struttura di protezione dalle mareggiate resti accessibile al pubblico senza impedimenti.
Nel corso dei lavori sorge una contestazione con l’ufficio del demanio sull’accesso pubblico all’area in concessione. Nel 2022 il Comune contesta la realizzazione di opere in difformità dal titolo e sospende l’agibilità dell’immobile. Il ricorrente impugna il provvedimento e chiede il risarcimento del danno. Con successiva ordinanza del 2023 il Comune ordina la demolizione delle opere abusive, impugnata con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
La domanda di annullamento del provvedimento di sospensione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo nelle more intervenuta l’attestazione d’ufficio dell’agibilità. Resta la domanda risarcitoria, che il Collegio respinge perché il ricorrente non ha dimostrato il verificarsi del danno.
Richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 33645 del 2022, il Tribunale ribadisce che anche quando il comportamento illecito del terzo impedisca la fruizione del bene, il pregiudizio economico non può ritenersi in re ipsa. Spetta a chi agisce provare, anche per presunzioni, la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto dietro corrispettivo, andata perduta. La liquidazione equitativa invocata dal ricorrente resta subordinata alla prova dell’an e della dimensione concreta del danno.
Quanto ai motivi aggiunti, la maggior parte delle opere è stata rimossa, con venir meno dell’interesse all’esame dei relativi profili. Residuano due contestazioni. Il manufatto di contenimento degli impianti tecnologici non rientra nel punto A5 dell’allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017: è collocato su una facciata prospiciente una via pubblica e costituisce una protuberanza che incide sulla sagoma, non un impianto integrato nella configurazione esterna. Era quindi necessario il nulla osta paesaggistico. Il punto A31 riguarda le tolleranze edilizie ed è estraneo al tema.
La diversa sagoma delle gabbionate di difesa non trova giustificazione nel preteso abbassamento della quota dell’arenile, non provato né correlato alla variante. Il punto A12 dell’allegato A concerne solo piccole opere su aree private, quali camminamenti e pavimentazioni, e non strutture di consistenza ben più notevole. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto in parte improcedibili e in parte infondati, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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