Preclusione censure su titolo notificato e prescrizione credito AGEA (Cons. Stato n. 4923 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento, che ha la funzione di notificare il titolo esecutivo e il precetto, è impugnabile per i vizi degli atti presupposti soltanto se questi ultimi non siano stati previamente notificati; la preclusione, espressiva di un principio generale delle procedure di riscossione mediante ruolo, opera anche dinanzi al giudice amministrativo. L’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per violazione di legge e non da nullità, non rientrando il contrasto con il diritto unionale tra le ipotesi tassative dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990. Sul credito per prelievi latte la sorte capitale soggiace al termine prescrizionale ordinario decennale e gli interessi a quello quinquennale, non applicandosi il termine breve dell’art. 3 del Regolamento CE n. 2988/1995, che è termine minimo e non massimo. Il giudizio instaurato dal debitore interrompe la prescrizione e ne impedisce il decorso fino al passaggio in giudicato, né l’effetto solo interruttivo dell’art. 2945, comma 3, cod. civ. opera quando la perenzione dipenda dall’inerzia del creditore-amministrazione, che non ha interesse a conservare l’effetto interruttivo permanente. La decadenza dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 riguarda solo imposte dirette e IVA e non si estende ai crediti non tributari.

Il Fatto

Una società agricola impugna la cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione su ruolo dell’AGEA per prelievi latte e interessi relativi all’annualità 1997/1998, oltre oneri di riscossione. La società contesta la nullità della notifica per l’uso di una PEC non censita, la illegittimità comunitaria della pretesa, la decadenza, la prescrizione, la duplicazione del ruolo, l’errata quantificazione del debito e il difetto di motivazione.

Il TAR Veneto respinge il ricorso, ritenendo non fondate le censure sui vizi propri e inammissibili quelle sull’illegittimità derivata del titolo. La società appella, sostenendo che il titolo presupposto non sia la comunicazione AGEA del 2018 bensì quella inviata nel 2000 al primo acquirente, e ripropone i motivi di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello e redige la sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74, comma 1, cod. proc. amm., richiamando precedenti conformi della Sezione. Il nucleo della decisione è la preclusione delle censure sul titolo: gli atti prodromici erano stati ritualmente notificati e autonomamente impugnabili, con la conseguenza che il produttore non può contestarne il merito in sede di impugnazione della cartella.

La Corte qualifica l’intimazione AGEA ex art. 8-quinquies del d.l. n. 5/2009 come vero titolo dell’iscrizione a ruolo, poiché riporta il dettaglio delle imputazioni di prelievo, la tabella dei tassi e i periodi di vigenza. Il richiamo contenuto nella cartella a un protocollo errato è ritenuto mera irregolarità priva di portata viziante, non avendo l’azienda allegato alcun vulnus al diritto di difesa.

Sul diritto europeo, la Sezione ribadisce che il contrasto con i regolamenti comunitari integra violazione di legge, non nullità, non essendo la norma attributiva del potere disapplicabile: le pronunce della Corte di giustizia avevano accertato l’incompatibilità su criteri di riassegnazione e rimborsi, non sul prelievo a monte.

Quanto alla prescrizione, il termine decennale non era decorso: le contestazioni sul periodo anteriore alla notifica dell’atto AGEA sono precluse, mentre per il periodo successivo opera l’effetto interruttivo e sospensivo del giudizio, non invocabile l’art. 2945, comma 3, cod. civ. perché la perenzione dipendeva dall’inerzia del creditore. La decadenza dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 non si applica a un credito non tributario.

La doglianza sulla notifica PEC è infine respinta: è sufficiente che il dominio o l’indirizzo siano riconducibili all’amministrazione, e comunque opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex artt. 156 e 160 cod. proc. civ., avendo la società conosciuto e impugnato l’atto. Le spese del secondo grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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