Struttura in ferro non pertinenza urbanistica e natura dichiarativa dell’acquisizione (Cons. Stato n. 4965 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La qualifica di pertinenza urbanistica compete soltanto a opere di modesta entità e accessorie rispetto all’edificio principale, non anche a manufatti che, per dimensioni e funzione, si connotino per una propria autonomia e siano suscettibili di diversa utilizzazione economica. La struttura in ferro di circa 60 mq., ancorché addossata all’immobile legittimo, costituisce nuova costruzione ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001 e richiede il permesso di costruire. L’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione ha natura meramente dichiarativa: esso formalizza l’acquisizione gratuita già verificatasi ex lege alla scadenza del termine, cosicché la mancata indicazione dell’area nel provvedimento demolitorio non ne determina l’invalidità. La natura sanzionatoria e vincolata del potere esercitato dequota le prerogative partecipative e rende applicabile l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il Comune di Marino ingiungeva al ricorrente la demolizione delle opere abusive realizzate in area vincolata, consistenti in una struttura in ferro scatolato di circa 10 x 6 metri, con sei pilastri imbullonati e copertura a una falda. Il TAR Lazio, Sezione Seconda, rigettava il ricorso con sentenza n. 17872/2024.

L’appellante contestava la qualificazione dell’opera quale nuova costruzione, rivendicandone la natura pertinenziale, e lamentava la violazione degli obblighi partecipativi e l’illegittima indeterminatezza dell’area da acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattendeva l’eccezione di inammissibilità dell’appello, ritenendo i motivi sufficientemente chiari nell’individuare le parti della sentenza censurate. Nel merito, il primo motivo veniva respinto sul rilievo che l’immobile abusivo era compiutamente identificato nei dati catastali e architettonici, con conseguente contezza della futura estensione della misura ablatoria.

Nel diritto, il Consiglio di Stato ribadiva la natura dichiarativa del provvedimento di cui all’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 8769 del 2024, si afferma che l’accertamento dell’inottemperanza costituisce titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione, limitandosi a formalizzare l’effetto già prodottosi alla scadenza del termine. La mancata indicazione dell’area può essere colmata nel successivo procedimento di acquisizione.

Quanto agli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990, la comunicazione di avvio era stata effettivamente inviata il 3 giugno 2020 e non recapitata per irreperibilità del destinatario. La natura sanzionatoria e vincolata del potere, trattandosi di illecito permanente, dequota le prerogative partecipative; il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, con conseguente irrilevanza del vizio ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2.

Sulla pretesa pertinenzialità, il Collegio escludeva in radice i presupposti della qualifica, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 2075 del 2026: la struttura, per superficie e altezza, non è di modeste dimensioni né coessenziale all’edificio principale, essendo configurabile un uso autonomo. Il dato dell’aderenza all’immobile legittimo non vale a sorreggere la tesi, trattandosi di volumi indipendenti. In via ulteriore, il vincolo paesaggistico rendeva comunque il rimedio demolitorio atto dovuto ai sensi degli artt. 149, lett. a), e 167, comma 1, d.lgs. n. 42/2004.

Il quarto motivo cadeva per le medesime ragioni: la nuova volumetria, infissa al suolo mediante pilastri, integra la nozione di nuova costruzione e richiede il permesso di costruire, come ribadito da Cons. Stato, Sez. II, n. 80 del 2026. L’appello era rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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