Cumulabile la tredicesima sulla pensione per chi svolge attività retribuita (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 4 del 03.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
È venuto meno, per effetto delle declaratorie di illegittimità costituzionale dell’art. 97, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973, il divieto di corresponsione della tredicesima mensilità al titolare di pensione che presti contemporaneamente opera retribuita alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico. In mancanza di un intervento legislativo che fissi il limite retributivo o ripristini espressamente il divieto, il cumulo integrale della tredicesima e dell’indennità integrativa speciale è consentito, tanto sul trattamento pensionistico quanto su quello di attività. Il diritto ai ratei maturati è soggetto alla prescrizione quinquennale, applicabile indistintamente a tutte le pensioni e ai ratei di indennità integrativa speciale, anche se non ancora liquidi ed esigibili, con decorrenza dal compimento del termine a ritroso dall’atto interruttivo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione tabellare concessa dal Ministero della Difesa e liquidata dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Palermo, ha diffidato l’Amministrazione il 23 dicembre 2019 alla corresponsione dell’indennità integrativa speciale in misura integrale e delle tredicesime mensilità sul trattamento pensionistico, reiterando l’istanza il 22 luglio 2020.
Con pec del 10 febbraio 2021 la Ragioneria comunicava di aver ripristinato l’IIS integrale nella rata di marzo 2021, recuperando nel contempo le tredicesime fino a quel momento liquidate e sospendendo il relativo assegno. La successiva nota del 21 maggio 2021 dichiarava la non spettanza dell’emolumento ai sensi dell’art. 97 d.P.R. n. 1092/1973. Il ricorrente ha impugnato tale nota chiedendo il riconoscimento del diritto alla tredicesima in misura intera e il ristoro delle mensilità recuperate. Costituitasi, l’Amministrazione ha eccepito la prescrizione dei crediti anteriori al quinquennio dalla diffida e ha chiesto, per le annualità 2014-2020, la cessazione della materia del contendere, avendo restituito le somme nel lotto del 7 aprile 2022.
La Motivazione della Corte
Il giudizio verte sul divieto di cumulo della tredicesima mensilità pensionistica rispetto all’opera retribuita prestata per lo Stato o altra amministrazione pubblica. Il Giudice aderisce al prevalente indirizzo giurisprudenziale: l’art. 97 del T.U. n. 1092/1973, nello stabilire che al titolare di pensione che presti opera retribuita non compete la tredicesima, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 232 del 27.5.1992, nella parte in cui non determina la misura della retribuzione oltre la quale l’emolumento non spetta.
La difformità di orientamento registratasi nelle Sezioni della Corte dei conti è superata alla luce di quanto chiarito dal Giudice delle leggi con ordinanza n. 438 del 14-23 dicembre 1998. In quella sede la Corte ha precisato che il divieto di cumulo deve ritenersi venuto meno in forza delle sentenze n. 566 del 1989 e n. 232 del 1992, che hanno colpito il divieto generalizzato nella parte in cui non fissavano un limite al di sotto del quale esso non può operare. Il medesimo indirizzo è stato ribadito con ordinanza n. 517 del 21 novembre 2000, secondo cui il divieto è ormai caducato e non può rivivere sotto forma di interpretazione senza un intervento del legislatore.
Le Sezioni riunite di questa Corte, con sentenza n. 22/98/QM del 28.12.1998, hanno affermato il conforme principio secondo cui è venuto meno il divieto fissato dall’art. 97, primo comma, del T.U. n. 1092/1973, non sussistendo alcuna norma che impedisca il cumulo. Richiamata la prevalente giurisprudenza (Corte conti Sezione Terza Centrale d’Appello n. 106/1999; Seconda Sezione Centrale d’Appello n. 86/2000), il Giudice conclude che, in mancanza di un intervento legislativo espresso, è consentito il cumulo integrale di IIS e tredicesima sia sul trattamento pensionistico sia su quello di attività.
La domanda è pertanto accolta: è dichiarato il diritto a percepire la tredicesima sulla pensione in godimento in costanza di opera retribuita. È invece accolta l’eccezione di prescrizione quinquennale: la prescrizione è stata interrotta con la pec del 23 dicembre 2019. Il termine, ai sensi dell’art. 2 del r.d.l. n. 295/1939 nel testo sostituito dall’art. 2, comma 3, legge n. 428/1985, si applica indistintamente a tutte le pensioni, retributive o indennitarie, e ai ratei di indennità integrativa speciale, operando anche per i ratei non ancora liquidi ed esigibili (Sez. II App. n. 518/2018; SSRR 16/QM/2003), avallato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 234 del 27 giugno 2008. Il diritto è quindi riconosciuto a decorrere dal 23 dicembre 2014, con interessi legali e rivalutazione, e le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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