Trasferimento militare ex legge 104 richiede motivazione concreta e superamento esclusività (TAR Lombardia n. 40 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di trasferimento ex art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 esige un bilanciamento effettivo tra l’interesse del lavoratore che assiste un familiare in situazione di gravità e le esigenze organizzative dell’amministrazione. A seguito della novella di cui all’art. 24 legge n. 183/2010, che ha eliminato i requisiti della continuità e della esclusività dell’assistenza, l’esistenza di altri congiunti non è più sufficiente a fondare il rigetto. Le esigenze di servizio non possono essere richiamate genericamente, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi riferiti alla sede di appartenenza e a quella richiesta. Il parametro fondato sull’organico complessivo dei ruoli BAC, non corrispondente a un ruolo effettivamente esistente, restituisce un dato fuorviante e non idoneo a giustificare il diniego.

Il Fatto

Un carabiniere in servizio presso un Comando Stazione impugna la determina con cui il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri respinge la domanda di trasferimento definitivo per gravi motivi familiari, presentata ai sensi dell’art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri. Il militare chiede il reimpiego in una sede prossima alla dimora della madre, affetta da patologie riconosciute dalla commissione medico legale, deducendo di essere l’unico familiare in grado di prestarle assistenza, stante l’indisponibilità dell’ex coniuge e della figlia.

Con motivi aggiunti impugna poi il distinto diniego opposto all’istanza di assegnazione presso una sede vicina alla madre, avanzata ex art. 33, comma 5, legge n. 104/1992. Il Ministero della Difesa si costituisce chiedendo il rigetto integrale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina separatamente i due ricorsi. Quanto al primo, osserva che l’art. 398 R.G.A. introduce una disciplina di carattere eccezionale, che deroga ai meccanismi ordinari di assegnazione del personale militare. Da ciò deriva una discrezionalità amministrativa particolarmente ampia, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o grave travisamento dei fatti.

I rilievi dell’amministrazione resistono a tale scrutinio: le necessità assistenziali dedotte non presentano carattere di eccezionalità, non essendo sorte improvvisamente e risultando fronteggiabili con gli strumenti ordinari di tutela dei familiari fragili. Il ricorso introduttivo è quindi respinto.

Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ricostruisce il quadro interpretativo consolidato sull’art. 33, comma 5, richiamando Cons. Stato n. 29 del 2018 e Cons. Stato n. 4671 del 2017: la misura è posta nell’interesse esclusivo della persona assistita, mentre l’inciso “ove possibile” impone una ponderazione tra interesse al trasferimento e interesse organizzativo del datore, con esigenze funzionali da esplicitare mediante congrua motivazione.

Il provvedimento impugnato difetta proprio sul piano motivazionale. Il diniego valorizza la presenza di altri familiari e stigmatizza la condotta del militare, ma tale impostazione è superata dalla novella del 2010: rilevano soltanto le esigenze organizzative interne e l’effettiva necessità del beneficio, non il dovere assistenziale astrattamente riferibile ad altri soggetti. La documentazione medica collega la sostenibilità del quadro clinico alla vicinanza del figlio.

Anche le ragioni di organico sono generiche. Il dato percentuale è calcolato sull'”organico complessivo dei ruoli BAC”, parametro che, come rilevato da TAR Marche n. 685 del 2023, non corrisponde a un ruolo esistente e risulta perciò fuorviante. La carenza di risorse e la saturazione delle sedi richieste, frutto di una gestione inefficiente del personale, non possono pesare automaticamente sul soggetto fragile. I motivi aggiunti sono accolti, con annullamento degli atti e rinnovazione dell’istruttoria; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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