Annullamento dell’ordinanza sul senso unico alternato e carenza di interesse ad agire (TAR Marche n. 515 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio avverso l’ordinanza che disciplina la circolazione stradale a seguito di eventi franosi, il ricorrente che non tragga alcuna utilità concreta dall’eventuale annullamento dell’atto difetta di interesse ad agire. Il mero annullamento dell’ordinanza che ha disposto la riapertura, anche parziale, della strada non impone all’ente proprietario l’esecuzione dei lavori di ripristino integrale della viabilità a doppio senso, costituendo tale pretesa un bene della vita distinto, estraneo al petitum impugnatorio. La domanda di accertamento dell’obbligo di ripristino integrale, introdotta solo con le memorie conclusive, amplia indebitamente il thema decidendum ed è inammissibile. La legittimità del provvedimento di regolazione del traffico va valutata secondo il principio tempus regit actum.
Il Fatto
I ricorrenti risiedono in un abitato collegato al capoluogo comunale esclusivamente da una strada provinciale, interessata nel novembre 2013 da una frana che ne impose l’interruzione. Dopo ripetuti solleciti all’amministrazione provinciale, la Provincia riaprì il transito, ma solo a senso unico alternato per circa trecento metri, con limite di velocità e divieto per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate.
Ritenendo pregiudizievole la sola riapertura parziale, i ricorrenti impugnarono l’ordinanza dirigenziale, chiedendo l’annullamento degli atti e il risarcimento del danno, cui poi rinunciarono in udienza. La Provincia si costituì eccependo l’inammissibilità del gravame e l’ampliamento della domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta prioritariamente l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, già accennata in fase cautelare. Nessun effetto concretamente utile potrebbe derivare dal mero annullamento dell’atto che, anche solo parzialmente, ha comunque disposto la riapertura del collegamento viabilistico. Il bene della vita cui mirano i ricorrenti è altro: compulsare la Provincia a eseguire i lavori di rimozione dei danni e di ripristino del doppio senso di marcia.
La Provincia ha stimato i lavori in € 187.061,08, allegando di non disporre delle risorse per i tagli derivanti dalla riforma delle province e per altre esigenze prioritarie. La tesi difensiva dei ricorrenti, secondo cui l’istanza di accertamento sarebbe contenuta nel secondo motivo del ricorso introduttivo, non regge: la questione è dedotta solo come causa petendi ai fini impugnatori, mentre il petitum si limita all’annullamento. La nuova domanda di accertamento formulata con le memorie conclusive è quindi inammissibile.
Nel merito, il primo motivo — strada riaperta nonostante la perdurante pericolosità — è infondato: a oltre dieci anni di distanza la situazione dei luoghi è rimasta immutata, segno che la riapertura parziale è avvenuta in condizioni di sicurezza. Il secondo motivo, circa la pretesa provvisorietà della disciplina, va disatteso: il provvedimento regola il traffico nei pieni poteri dell’ente proprietario per obiettive ragioni di sicurezza. Se la situazione di fatto mutasse, l’ente dovrebbe rivedere i propri atti e gli interessati disporrebbero degli strumenti per reagire all’inerzia.
Quanto alle garanzie partecipative, la Provincia non era tenuta ad attivare immediati interventi di ripristino integrale, essendo il servizio di collegamento già ripristinato. La legittimità dell’atto va valutata secondo il principio tempus regit actum, con riferimento alla situazione al 18 febbraio 2014. Il motivo sui principi di trasparenza e leale collaborazione, riferito all’accesso parzialmente negato, è inammissibile per difetto di nesso con l’atto impugnato.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile e comunque respinto nel merito, con compensazione delle spese per ragioni equitative.
Nota della Redazione
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