L’imputazione della sanzione antitrust alla società sorella non autore dell’intesa (Cons. Stato n. 5357 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mera appartenenza di più società al medesimo gruppo non è ragione idonea ad affermare la responsabilità antitrust della società definita "sorella" rispetto a quella autrice della violazione. L’imputazione soggettiva dell’illecito concorrenziale richiede la prova della partecipazione alla intesa restrittiva ovvero l’accertamento di un rapporto di controllo e dell’effettivo esercizio dell’influenza dominante. Le teoriche della single economic unit, della parental liability e della presunzione in caso di controllo totalitario operano in direzione "bottom up", dalla controllata alla controllante, e non consentono di estendere la responsabilità a società tra loro parallele in difetto di specifici riscontri. Il provvedimento che imputi la sanzione in solido sul solo presupposto dell’appartenenza al gruppo incorre in un deficit di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con il provvedimento n. 30699/2023, ha qualificato alcune clausole dell’accordo stipulato per la distribuzione dei contenuti sportivi come intesa restrittiva della concorrenza per oggetto, ai sensi dell’art. 101 del T.F.U.E., irrogando sanzioni a carico dell’operatore di telecomunicazioni e delle società del gruppo titolare dei diritti.

Il TAR per il Lazio ha respinto i ricorsi delle società destinatarie e ha parzialmente accolto quelli dei concorrenti. Propongono appello le parti sanzionate; tra i motivi, quello della società del gruppo che contesta la propria estraneità all’intesa e il difetto del meccanismo di imputazione della responsabilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende le mosse dal motivo con cui la società appellante nega la propria partecipazione. Il provvedimento si era limitato a rilevare che essa apparteneva al medesimo gruppo della sottoscritta e che, in forza dell’art. 32 delle Linee Guida Sanzioni, le due società sarebbero state chiamate a rispondere in solido. Il TAR aveva confermato sul presupposto dell’attività svolta e dell’appartenenza al gruppo.

La Corte ritiene le censure fondate. Non emergono prove della partecipazione della società all’intesa per oggetto, derivante da un accordo sottoscritto dalla sola consorella e con impegni solo a carico di questa. La distribuzione dei diritti tramite le strutture del gruppo non integra di per sé l’illecito e la tesi del TAR finisce per ampliare indebitamente il perimetro soggettivo e oggettivo della fattispecie.

Quanto all’appartenenza al gruppo, il provvedimento non ha indicato alcun rapporto di controllo. La Corte ripercorre l’evoluzione delle teoriche unionali: la single economic unit, la parental liability e la relativa presunzione operano in chiave "bottom up", dalla controllata verso la controllante, e presuppongono il controllo totalitario. Le successive evoluzioni riguardano ipotesi di controllo non totalitario, partecipazione indiretta o holding finanziarie, tutte estranee al caso. Neppure rileva la responsabilità solidale "top-down", che postula il rapporto di controllo e la necessità dell’attività della controllata.

La Corte sottolinea che anche l’orientamento unionale sull’unità economica impone l’accertamento degli specifici vincoli economici e giuridici, non evidenziati dall’Autorità. Le elaborazioni dottrinali favorevoli all’estensione richiederebbero la prova dell’effettivo esercizio di influenza dominante o di un contributo della società non autrice all’attuazione della condotta. L’art. 32 delle Linee Guida postula un meccanismo di imputazione e non lo fonda ex se.

Il motivo va quindi accolto; resta assorbito ogni ulteriore profilo, compreso quello sull’entità della sanzione. Il provvedimento è annullato nella parte in cui ha imputato la sanzione anche alla società "sorella", con riforma parziale della sentenza appellata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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