Atto confermativo e riesame del vincolo paesaggistico sopravvenuto (Cons. Stato n. 1215 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La distinzione tra atto di conferma in senso proprio e atto meramente confermativo dipende dalla circostanza che l’atto successivo sia stato adottato o meno previa nuova istruttoria e nuova ponderazione degli interessi. È meramente confermativo, e dunque non impugnabile, il provvedimento con cui l’amministrazione si limiti a dichiarare l’esistenza di un proprio precedente atto, senza alcuna nuova istruttoria e senza nuova motivazione. Il vincolo di inedificabilità assoluta va valutato con riferimento all’epoca di realizzazione dell’opera: il successivo inserimento dell’area tra i “territori costruiti” non ne determina il venir meno per gli abusi già realizzati quando il vincolo era operante. La sopravvenuta perimetrazione del P.U.T.T. regionale è quindi irrilevante ai fini della non condonabilità del manufatto.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il provvedimento con cui la Soprintendenza ha respinto la richiesta di riesame di un proprio precedente atto del 1997, con il quale era stata annullata l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune per il condono di un manufatto abusivo ad uso abitativo. La legittimità di quel provvedimento era stata confermata dal TAR Puglia con sentenza del 2008, passata in giudicato, sul rilievo che il manufatto rientrava tra quelli non condonabili perché costruito in zona assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta.
L’interessato ha chiesto il riesame deducendo circostanze sopravvenute: il mutamento della giurisprudenza e il superamento del vincolo per effetto dell’inserimento dell’area tra i “territori costruiti” del P.U.T.T. regionale. Il diniego è stato impugnato davanti al TAR Puglia, che ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, ravvisando la natura meramente confermativa dell’atto. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce la distinzione tra le due figure. L’atto di conferma in senso proprio presuppone un riesame della situazione che aveva condotto al provvedimento precedente. L’atto meramente confermativo ricorre quando l’amministrazione si limiti a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, senza nuova istruttoria e senza nuova motivazione. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, sez. II, n. 5499 del 2024, sez. V, n. 4642 del 2023, sez. III, n. 1102 del 2024, sez. II, n. 272 del 2022 e n. 4157 del 2021.
Nel caso concreto la Soprintendenza si è limitata a confermare il parere espresso nel 1997, la cui legittimità era stata accertata con efficacia di giudicato, senza procedere ad alcuna nuova istruttoria né a una nuova valutazione degli interessi coinvolti. L’atto impugnato è dunque correttamente qualificato come meramente confermativo, con la conseguente inammissibilità del ricorso.
Il Collegio affronta anche il merito della contestazione, relativa alla sanabilità del manufatto per il venir meno del vincolo a seguito dell’inserimento dell’area tra i “territori costruiti”. L’argomento non è accolto per la sopravvenienza del P.U.T.T. rispetto all’epoca di realizzazione dell’opera. Richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 4007 del 2015 e sez. IV, n. 9670 del 2025, la Corte osserva che l’efficacia del vincolo non è venuta meno: gli abusi erano stati realizzati in un arco temporale in cui il vincolo derivante dalla legge regionale era sussistente, e solo dall’esatta individuazione delle aree esenti può derivare l’inefficacia del vincolo, che costituisce eccezione alla regola di inedificabilità.
L’appello è pertanto respinto. Nulla è disposto sulle spese, in considerazione della mancata costituzione delle amministrazioni appellate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.