Accesso ai dati della classe e riservatezza degli alunni con bisogni speciali (TAR Toscana n. 67 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi sussiste, ai sensi della legge n. 241/1990, quando la conoscenza richiesta è strumentale alla tutela di una situazione giuridica soggettiva e la relativa esigenza difensiva risulta concreta e attuale. Nel procedimento scolastico, il genitore che impugna il diniego di trasferimento del figlio ad altra classe ha interesse a conoscere il numero degli iscritti alla classe di destinazione e il numero degli alunni con bisogni educativi speciali, trattandosi di dati posti dall’amministrazione a fondamento del provvedimento negativo. Il dato numerico relativo agli alunni con bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell’apprendimento attiene a profili di riservatezza lato sensu sanitari, con la conseguenza che l’ostensione è consentita esclusivamente in forma anonima e aggregata, in ossequio al principio di minimizzazione di cui all’art. 5 GDPR. Non integra controllo generalizzato dell’attività amministrativa l’accesso finalizzato a verificare la legittimità di un atto lesivo già adottato.
Il Fatto
Il ricorrente, nell’interesse della figlia minore, chiedeva il trasferimento della studentessa, iscritta a un indirizzo di studi, verso altra classe del medesimo istituto. La scuola respingeva l’istanza richiamando problemi strutturali, legati al numero di alunni già presenti nella classe di destinazione, e problemi didattici, connessi alla presenza di numerosi studenti con esigenze didattiche particolari.
A fronte del diniego, il genitore presentava istanza di accesso ex legge n. 241/1990 per conoscere il numero degli iscritti alla classe, il numero degli alunni BES e DSA e l’eventuale presenza di situazioni di gravità. La scuola rigettava la richiesta, eccependo un controllo generalizzato dell’attività amministrativa e la tutela della riservatezza degli studenti. Il ricorrente proponeva quindi ricorso davanti al TAR, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’amministrazione resistente. Quella relativa alla pretesa rivalutazione della domanda di trasferimento è respinta: il ricorso ha ad oggetto esclusivamente la domanda di accesso e non contiene conclusioni sulla vicenda sostanziale. Parimenti infondata è l’eccezione secondo cui l’istanza richiederebbe un’attività di elaborazione: il numero degli alunni per classe e la presenza di studenti con bisogni speciali risultano dai registri scolastici e dagli atti di organizzazione.
Quanto al dedotto controllo generalizzato dell’attività amministrativa, i giudici rilevano che, a fronte di un diniego di trasferimento motivato proprio sul numero degli alunni e sulla presenza di esigenze speciali, la richiesta di dati numerici oggettivi risponde a un’esigenza conoscitiva difensiva e non a un controllo generalizzato dell’operare della scuola.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio distingue i due contenuti della richiesta ostensiva. Quanto al numero degli iscritti alla classe, si tratta di circostanza rilevante per le esigenze difensive dell’istante e di dato ordinario, non soggetto a protezione. La scuola è quindi tenuta a fornire risposta.
Sulla presenza di alunni con esigenze didattiche particolari, la questione presenta maggiore delicatezza. Pur trattandosi di dato conoscitivo rilevante, esso involge profili lato sensu sanitari sottoposti a tutela della riservatezza. Stante la stringente necessità difensiva, l’accesso è consentito nelle seguenti modalità: la scuola informa esclusivamente in ordine al numero di studenti con specifiche necessità didattiche, senza indicazione dei nominativi né dei profili di difficoltà, omettendo ogni elemento identificativo. Deve essere comunicato un solo dato numerico, anonimo, rispettoso del principio di minimizzazione.
Il TAR accoglie quindi il ricorso e ordina all’amministrazione di esibire i documenti entro trenta giorni, nei sensi indicati in motivazione, con condanna alle spese di giudizio liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.