Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta del docente (TAR Sicilia n. 2161 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è fondato quando il creditore dimostra l’esistenza di una sentenza passata in giudicato recante condanna pecuniaria dell’amministrazione, la regolarità della notificazione del titolo e la persistente inerzia della debitrice. Costituendosi in giudizio, l’amministrazione resistente deve contestare in modo specifico l’avvenuto pagamento o l’intervento di fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito; in difetto, la pretesa si presume non soddisfatta. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, assegna all’amministrazione un termine per provvedere e nomina, sin da subito, il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, con successivo obbligo di relazione sugli adempimenti.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 855/2025 del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro. Con quella pronuncia, passata in giudicato, era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107 del 2015, con le stesse modalità riconosciute al personale a tempo indeterminato, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2023/2024.

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta l’importo complessivo di € 3.000,00, mediante buoni elettronici di pari valore nominale, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. Non essendo stata data esecuzione alla pronuncia, la ricorrente ha chiesto al TAR l’ottemperanza, la condanna alle spese e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato il ricorso alla luce dell’art. 114 cod. proc. amm., norma che disciplina il giudizio di ottemperanza. Il giudice amministrativo ha verificato in via documentale i presupposti dell’azione: l’esistenza di una sentenza del giudice del lavoro recante condanna pecuniaria dell’amministrazione, il suo passaggio in giudicato e il rispetto delle formalità e dei termini di notificazione del titolo all’amministrazione scolastica debitrice.

Accertati tali requisiti, il Tribunale ha rilevato che l’amministrazione resistente, pur costituendosi in giudizio, non ha dedotto di avere già corrisposto la somma dovuta. Non ha neppure eccepito l’intervento di altri fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito della ricorrente. Tale condotta processuale è stata valutata negativamente dal Collegio.

Il ragionamento del giudice è lineare. Di fronte a un titolo esecutivo giudiziale non ottemperato, l’onere di allegare e provare l’avvenuto adempimento o l’estinzione dell’obbligo grava sull’amministrazione debitrice. L’inerzia processuale della resistente ha dunque fondato la declaratoria di inadempimento e l’accoglimento del ricorso, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori.

Il Collegio ha pertanto condannato il Ministero a rilasciare la Carta del docente e ad accreditare l’importo indicato nella sentenza per gli anni scolastici richiesti, con interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.

Per il caso di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, il quale provvederà entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Al commissario non spetta alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice. Le spese di lite sono state liquidate in € 600,00 per compensi, seguendo la soccombenza e i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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