Gara necessaria per le transenne parapedonali con messaggio pubblicitario (TAR Sardegna n. 542 del 13.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’installazione di impianti pubblicitari su spazi pubblici costituisce attività economica contingentata, in ragione della naturale limitatezza delle aree disponibili. L’assegnazione di tali spazi, compresi quelli destinati a transenne parapedonali con messaggio pubblicitario, deve essere preceduta da una procedura a evidenza pubblica, in conformità all’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e ai principi di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione. Il rilascio “sic et simpliciter” dell’autorizzazione ex art. 23, comma 4, cod. strada è illegittimo e giustifica l’annullamento in autotutela. In presenza di interessi pubblici autoevidenti, quali la tutela della concorrenza, l’onere motivazionale dell’amministrazione ex art. 21-nonies legge n. 241/1990 è attenuato e può ritenersi assolto con il richiamo alle circostanze di fatto e alle norme violate.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della pubblicità, ha presentato istanza al SUAP per il posizionamento di transenne parapedonali nel territorio di un Comune. Esperita la conferenza di servizi senza determinazioni degli uffici coinvolti, il SUAP ha autorizzato l’installazione con provvedimento unico, ritenendo i pareri favorevolmente acquisiti ai sensi dell’art. 37, comma 7, legge regionale n. 24/2016.
Dopo l’installazione e la vendita degli spazi, il Comune ha espresso parere negativo e richiesto l’annullamento del titolo, assumendo la necessità di una procedura a evidenza pubblica. Il SUAP ha quindi annullato in autotutela il provvedimento autorizzativo. La società ha impugnato l’atto di ritiro, deducendo violazione dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, insussistenza di un interesse pubblico attuale, disparità di trattamento e illegittimità del parere comunale, chiedendo il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla qualificazione dell’attività. L’art. 23, comma 4, cod. strada subordina la collocazione di mezzi pubblicitari ad autorizzazione dell’ente proprietario. Tuttavia gli spazi destinati a tale impiego sono risorsa scarsa e la loro assegnazione deve avvenire secondo trasparenza e par condicio. Il rilascio immediato dell’autorizzazione contrasta con l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con i principi comunitari di concorrenza e non discriminazione.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui il mercato degli impianti pubblicitari è contingentato e il rapporto tra ente locale e privato assume natura concessoria, con conseguente correttezza dell’allocazione mediante gara (Cons. Stato, Sez. V, n. 267 del 2024; Cons. Stato, Sez. VII, n. 8311 del 2023; Cons. Stato, Ad. plen., n. 5/2013). La peculiarità delle transenne parapedonali, qualificate dall’art. 47 del regolamento di esecuzione del cod. strada come impianto pubblicitario di servizio, accentua il carattere limitato della risorsa, per la prevalenza dei profili di sicurezza del transito e di arredo urbano.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ritiene che l’onere motivazionale sia attenuato quando vengono in rilievo interessi pubblici autoevidenti, come la tutela della concorrenza, di rango costituzionale e sovranazionale (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8 del 2017). L’amministrazione ha inoltre agito in un lasso temporale breve, contenendo l’affidamento, e parte dei contratti prodotti reca data successiva all’avvio dell’autotutela.
Il terzo motivo è respinto: la censura di disparità di trattamento richiede assoluta identità di situazioni e prova rigorosa, e l’eventuale illegittimità compiuta altrove non inficia l’operato dell’amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, n. 962 del 2023; n. 8657 del 2023). Le autorizzazioni richiamate risalgono al 2019 e riguardano impianti di tipologia diversa. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di interesse, non essendo il parere negativo confluito nell’atto impugnato.
Respinto il ricorso nel merito, la domanda risarcitoria è rigettata per difetto del requisito del danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ. Il Tribunale segnala comunque la necessità di una celere indizione delle procedure a evidenza pubblica per lotti. Spese compensate.
Nota della Redazione
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