Autotutela e transenne parapedonali: legittimo l’annullamento senza gara (TAR Sardegna n. 541 del 13.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le transenne parapedonali costituiscono impianti pubblicitari di servizio ai sensi dell’art. 47, comma 7, d.P.R. n. 495 del 1992, avendo quale scopo primario un servizio di pubblica utilità e solo secondariamente finalità pubblicitarie. La loro collocazione su suolo pubblico attinge a una risorsa scarsa, la cui assegnazione deve avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica, in ossequio all’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e ai principi di concorrenza e parità di trattamento. Il rilascio dell’autorizzazione senza previa gara integra un vizio genetico che legittima l’annullamento in autotutela ex art. 21-nonies l. n. 241/1990. L’onere motivazionale sull’interesse pubblico concreto e attuale è attenuato quando la rimozione dell’atto tuteli interessi di rango costituzionale e sovranazionale autoevidenti, quale la tutela della concorrenza.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore della pubblicità, presenta istanza al Comune per il posizionamento di quindici transenne parapedonali. All’esito della conferenza di servizi, l’istanza è accolta con Provvedimento unico n. 2162 del 13.04.2023.

Su richiesta del Servizio Tributi, il Comune avvia un procedimento in autotutela e, con determinazione n. 6131 del 4.10.2023, annulla il provvedimento autorizzatorio per violazione della disciplina del Piano Generale degli Impianti, che per le transenne impone la gestione per lotti previa apposita gara. La società impugna l’atto davanti al TAR Sardegna, deducendo l’illegittimità del diniego implicito di operare e l’assenza di un interesse pubblico attuale, e chiede il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge i primi due motivi, esaminati congiuntamente. Il punto di partenza è la qualificazione dell’impianto: le transenne parapedonali rientrano tra gli impianti pubblicitari di servizio dell’art. 47, comma 7, d.P.R. n. 495 del 1992, distinguendosi dagli impianti di pubblicità vera e propria. La funzione primaria è la protezione del traffico pedonale; l’impiego pubblicitario è solo secondario.

Da qui la conseguenza: la libertà di iniziativa economica recede rispetto agli interessi pubblici connessi alla sicurezza della circolazione e alla regolamentazione degli spazi. Il Collegio richiama la giurisprudenza sul mercato contingentato degli impianti pubblicitari, nel quale il rapporto tra ente e privato assume natura concessoria e l’assegnazione deve seguire una gara. L’operato iniziale del Comune, che aveva autorizzato sic et simpliciter, si poneva in contrasto con la disciplina di Piano e con l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE.

Quanto ai presupposti dell’autotutela, il Collegio osserva che l’annullamento consegue all’esigenza di salvaguardare interessi autoevidenti: tutela della concorrenza, merito competitivo, efficiente allocazione delle risorse pubbliche. Sul piano motivazionale richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2017: l’onere di motivare l’interesse pubblico concreto e attuale è attenuato in ragione della rilevanza degli interessi tutelati e può essere assolto col rinvio alle disposizioni violate. La nota del Servizio Tributi ha inoltre indicato esigenze di corretta gestione del territorio e il maggior aggio conseguibile mediante gara.

Il terzo motivo, relativo al mancato pagamento del canone e al posizionamento delle transenne, è dichiarato inammissibile per difetto di interesse: tali profili non sono confluiti nel provvedimento impugnato. Il vizio genetico da omessa gara ha portata assorbente rispetto agli obblighi derivanti da un rapporto concessorio insussistente. Il ricorso è quindi infondato e la domanda risarcitoria è respinta per difetto di danno ingiusto. Il Collegio segnala comunque la necessità che il Comune dia corso alle procedure di gara già avviate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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