Risarcimento del terzo trasportato e onere probatorio: la domanda si rigetta (Arbitro Assicurativo n. 579 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il verbale redatto dall’autorità intervenuta sul luogo del sinistro fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza. Per le altre circostanze che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie. Ne consegue che la mancata annotazione del terzo trasportato nel verbale non è di per sé decisiva, ma la domanda risarcitoria resta subordinata alla prova della presenza a bordo del veicolo assicurato, che grava sul danneggiato.

Il Fatto

Il ricorrente, quale terzo trasportato, ha chiesto all’Arbitro Assicurativo la liquidazione del danno subito in un sinistro stradale del 27 novembre 2024, quantificato in 1.700,00 euro, comprensivi di spese mediche e compensi professionali. L’impresa aveva respinto la richiesta il 17 febbraio 2025 e poi il 19 giugno 2025, rilevando che dal verbale delle autorità intervene non risultava provata la presenza del ricorrente a bordo del veicolo garantito.

Il ricorrente ha contestato il diniego sostenendo che la presenza a bordo sarebbe comprovata dal certificato di Pronto Soccorso, che attesta lesioni compatibili con la dinamica dell’incidente, e che il dato negativo del verbale non escluderebbe di per sé il trasporto. L’impresa ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che il solo certificato di Pronto Soccorso non costituisce prova del trasporto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio circoscrive la questione alla prova della presenza del ricorrente a bordo del mezzo assicurato. La decisione di rigetto dell’impresa si fonda su un unico elemento documentale: il verbale delle autorità intervenute sul luogo del sinistro, dal quale il ricorrente non risulta menzionato come terzo trasportato né come coinvolto, a differenza di altra persona trasportata nell’altro veicolo.

Il ricorrente aveva invocato il certificato di Pronto Soccorso. Il Collegio rileva però che detto certificato non risulta versato in atti e che, in ogni caso, il suo contenuto è contestato dall’impresa ai fini probatori. L’unico documento posto all’attenzione del Collegio resta quindi il verbale.

Sul valore probatorio del verbale il Collegio richiama un preciso indirizzo: Cass. civ., sez. III, 17 aprile 2024, n. 10376, secondo cui il verbale fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza. Per le altre circostanze accertate nell’indagine, apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, vale invece l’insegnamento di Cass. civ., sez. VI, 1° aprile 2019, n. 9037: si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile dal giudice insieme alle altre risultanze istruttorie.

Applicando questi principi, il Collegio non attribuisce al verbale un valore di prova legale ostativa, ma nemmeno trova elementi contrari. Poiché manca la prova della presenza del ricorrente nel veicolo coinvolto, la domanda non può trovare accoglimento e il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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