Inammissibile il ricorso all’Arbitro Assicurativo oltre la soglia di competenza (Arbitro Assicurativo n. 587 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di assicurazione contro i danni, la competenza per valore dell’Arbitro Assicurativo si determina avendo riguardo al valore assicurato della garanzia azionata e alla quantificazione dell’indennizzo richiesto, come risultanti dalla documentazione contrattuale e dalle deduzioni non contestate. Ove tale valore superi la soglia di euro 25.000 prevista dall’art. 3, comma 4, lett. b, n. 2, del Decreto AAS, il ricorso è inammissibile per incompetenza. Il Collegio può accogliere l’eccezione di incompetenza in applicazione del principio della ragione più liquida, senza esaminare le ulteriori eccezioni di inammissibilità.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un veicolo assicurato presso l’impresa resistente, deduceva che in data 2 gennaio 2025 l’autoveicolo era stato fatto oggetto di furto, regolarmente denunciato. L’impresa avrebbe preso in carico il sinistro richiedendo la documentazione, che sarebbe stata trasmessa integralmente, ma nulla sarebbe stato corrisposto a distanza di mesi dalla denuncia, con conseguente pregiudizio per la ricorrente, destinataria di solleciti della locatrice e segnalata quale cattivo pagatore.
La ricorrente domandava la integrale liquidazione del sinistro con pagamento del valore assicurato secondo le condizioni contrattuali furto. L’impresa resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per diverse ragioni: l’affidamento del sinistro all’unità antifrode, la carenza di allegazione sul valore della domanda, il superamento del limite di competenza per valore e il difetto di legittimazione attiva, essendo proprietaria del veicolo la società locatrice. La ricorrente non ha depositato repliche.
La motivazione del Collegio
Il Collegio rileva anzitutto che oggetto della controversia è il diniego di pagamento dell’indennizzo relativo a una garanzia furto, inserita quale garanzia accessoria in un contratto di assicurazione r.c. auto. È pacifico e documentato che la ricorrente non sia proprietaria del veicolo, avendone la disponibilità in virtù del contratto di locazione finanziaria, mentre il contratto di assicurazione risulta stipulato dalla stessa ricorrente, che nella polizza viene erroneamente indicata come proprietaria.
Di fronte alle plurime eccezioni di inammissibilità sollevate dall’impresa, il Collegio sceglie di accogliere quella relativa all’incompetenza per valore, in applicazione del principio della ragione più liquida, senza necessità di esaminare le ulteriori questioni. La ricorrente aveva chiesto l’integrale liquidazione con pagamento del valore assicurato secondo le condizioni contrattuali furto.
Sulla scorta della documentazione contrattuale in atti, il valore assicurato per la garanzia furto risulta pari a euro 51.100, con applicazione di uno scoperto del 10 per cento. Coerentemente, l’impresa ha dichiarato in sede di controdeduzioni che l’indennizzo richiesto sarebbe pari a euro 43.560, e tale quantificazione non è stata contestata dalla ricorrente, che non ha depositato repliche.
Ne deriva che, vertendosi in materia di assicurazione contro i danni, risulta oltrepassato il limite di competenza per valore dell’Arbitro Assicurativo, pari nella fattispecie a euro 25.000 ai sensi dell’art. 3, comma 4, lett. b, n. 2, del Decreto AAS. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per incompetenza per valore, con assorbimento delle altre eccezioni.
Nota della Redazione
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