Cessione credito RC auto: cessionario non cliente, ricorso all’Arbitro inammissibile (Arbitro Assicurativo n. 908 del 20.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il cessionario di un credito risarcitorio derivante da sinistro stradale non è cliente ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del Decreto ministeriale n. 215/2024 e, quindi, non è legittimato a ricorrere dinanzi all’Arbitro Assicurativo. La controversia non rientra tra quelle rimesse alla cognizione dell’Arbitro ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto. Se l’azione è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa del responsabile, il limite di valore è pari a euro 2.500, a norma dell’art. 3, comma 4, lett. b), del Decreto. La revoca dell’autorizzazione all’esercizio intervenuta dopo la presentazione del ricorso non integra la causa di inammissibilità dell’art. 9, comma 1, lett. i), del Decreto, che opera solo per le domande successive alla perdita della qualifica di impresa.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’autocarrozzeria, agisce come cessionario di un credito risarcitorio derivante da un sinistro stradale. Espone di non aver ricevuto il pagamento di una somma che assume concordata in sede di trattativa stragiudiziale con una liquidatrice dell’impresa convenuta.
Chiede la condanna dell’impresa al pagamento di euro 12.000,94, oltre a euro 1.459,12 per le spese di assistenza professionale. L’impresa non ha presentato controdeduzioni. Il ricorso è del 17 marzo 2026 ed è preceduto da reclamo dell’11 luglio 2025.
La motivazione del Collegio
Il Collegio premette che la convenuta è un’impresa SEE operante in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi ex art. 24 CAP. L’Autorità di vigilanza dello Stato estero di appartenenza ha adottato una serie di misure: il divieto di attività transfrontaliera in tutti i rami dal 1° ottobre 2025, un precedente divieto trimestrale dal 1° luglio 2025 e, da ultimo, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa in data 9 giugno 2026, resa nota dall’IVASS con avviso del 10 giugno 2026. Le polizze già stipulate restano valide fino a scadenza.
Il Collegio esamina d’ufficio la questione della sopravvenuta perdita della qualifica da parte della convenuta. Poiché il ricorso è anteriore alla revoca, non ricorre la causa di inammissibilità — definita dalla decisione, con precisazione terminologica, improcedibilità — prevista dall’art. 9, comma 1, lett. i), del Decreto. Tale disposizione opera solo per le domande presentate dopo la perdita della qualifica di impresa o intermediario a seguito di provvedimenti di revoca, decadenza, liquidazione coatta amministrativa o cancellazione dal registro. Il Collegio richiama, sul punto, la propria decisione 15 luglio 2026, n. 720.
Il ricorso è però inammissibile per altre e concorrenti ragioni. La prima riguarda la legittimazione: il ricorrente ha agito come cessionario del credito risarcitorio del danneggiato. Il Collegio richiama la propria Decisione AAS 3 luglio 2026, n. 624, alla quale dichiara di dare continuità, che ha escluso i cessionari dal novero dei soggetti legittimati a ricorrere. Essi difettano della qualifica di cliente ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del Decreto e la controversia non è rimessa alla cognizione dell’Arbitro ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto.
Una seconda e autonoma ragione di inammissibilità attiene al limite di valore. L’art. 3, comma 4, lett. b), del Decreto prevede che, quando la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta verso l’impresa del responsabile, il limite è di euro 2.500. La domanda del ricorrente eccede tale soglia.
Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile, assorbendo ogni ulteriore profilo. La decisione conferma un indirizzo restrittivo sull’accesso all’Arbitro Assicurativo: la cessione del credito non trasferisce al cessionario la legittimazione a ricorrere, e il limite ridotto per il danneggiato in azione diretta resta ancorato alla qualifica soggettiva dell’istante.
Nota della Redazione
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