Salmonellosi da infortunio: la causa violenta esclude l’indennizzo (Arbitro Assicurativo n. 588 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La salmonellosi è malattia infettiva a eziologia batterica e non integra l’infortunio indennizzabile in polizza, difettando il requisito della causa violenta, fortuita ed esterna, poiché l’agente eziologico non esplica un’azione lesiva diretta e immediata ma determina il danno attraverso un meccanismo biologico progressivo e mediato. La previsione contrattuale che estende la garanzia agli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze costituisce ipotesi eccezionale e non tollera interpretazione estensiva fino a ricomprendere l’ingestione di cibo contaminato, poiché la salmonella è agente biologico e non sostanza velenosa. Ai fini della procedibilità davanti all’Arbitro Assicurativo, la comunicazione scritta con cui il cliente contesta il diniego di indennizzo integra il reclamo anche se indirizzata all’ufficio sinistri anziché all’ufficio reclami, attenendo l’ufficio destinatario alla sola organizzazione interna dell’impresa.

Il Fatto

Il ricorrente, contraente e beneficiario di una polizza infortuni, chiedeva l’attivazione della garanzia di diaria da ricovero e diaria da convalescenza a seguito di una setticemia da salmonella contratta nel gennaio 2026, che ne aveva provocato il ricovero e un successivo periodo di convalescenza domiciliare.

Denunciato il sinistro, l’impresa negava l’indennizzo sul rilievo che l’evento non costituiva infortunio indennizzabile. Il ricorrente reiterava la richiesta con comunicazione all’ufficio sinistri; l’impresa confermava il diniego. Radicato il procedimento davanti all’Arbitro, la resistente eccepiva in via preliminare un vizio di notifica del ricorso, la mancanza di un valido reclamo preventivo e, nel merito, la qualificazione dell’evento come malattia e non infortunio.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto il supposto vizio procedurale relativo alla notifica del ricorso alla PEC istituzionale anziché a quella dedicata. Poiché l’impresa non ha ribadito alcuna domanda in controrepliche e il contraddittorio ha avuto piena attuazione, ogni effetto del vizio è ritenuto superato.

Quanto all’eccezione di inammissibilità per difetto di reclamo, il Collegio la respinge. L’art. 1, comma 1, lett. i), del Decreto MIMIT 6 novembre 2024, n. 215 definisce il reclamo come dichiarazione scritta di insoddisfazione della clientela ricevuta dall’impresa; la norma non prescrive che sia indirizzata all’ufficio reclami. La comunicazione del ricorrente contestava il diniego di indennizzo e coincideva con l’oggetto del ricorso ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Decreto. Il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi dell’Arbitro Bancario Finanziario sull’irrilevanza dell’ufficio destinatario, attinente alla sola organizzazione interna dell’intermediario.

Nel merito, la polizza definisce l’infortunio come evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Il Collegio condivide il parere medico specialistico: la salmonellosi presenta un periodo di incubazione incompatibile con la causa violenta concentrata e deriva da una contaminazione alimentare seguita da evoluzione patogenetica. Manca dunque il requisito della causa violenta.

Il Collegio esamina poi la clausola che comprende gli avvelenamenti acuti. La tesi del ricorrente è infondata: l’intossicazione da salmonella è processo infettivo, non avvelenamento, e la salmonella è agente biologico, non sostanza velenosa. La previsione, in quanto deroga al concetto di infortunio, non può essere interpretata estensivamente. Sul discrimen tra malattia e infortunio il Collegio richiama Cass. civ., sez. III, n. 3016 del 2025, secondo cui l’infortunio presuppone una lesione violentemente provocata dall’esterno, mentre la malattia infettiva è alterazione patologica priva di causa violenta. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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