Disdetta di polizza inviata per posta ordinaria inefficace e tacito rinnovo (Arbitro Assicurativo n. 590 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disdetta di una polizza assicurativa costituisce atto unilaterale ricettizio e produce effetti, ai sensi dell’art. 1335 cod. civ., solo dal momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario. La presunzione di conoscibilità opera però a condizione che il mittente provi l’effettivo arrivo del plico all’indirizzo, anche per presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 cod. civ.. Se la spedizione avviene con posta ordinaria, priva di tracciamento o avviso di ricevimento, la presunzione non si applica e resta a carico del mittente la prova della ricezione. La disdetta non provata nei termini non impedisce il tacito rinnovo e la pretesa del premio costituisce legittimo esercizio del diritto contrattuale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una polizza casa multirischi con previsione di tacito rinnovo, chiedeva all’Arbitro Assicurativo di dichiarare cessato il rapporto contrattuale. Esponeva di aver manifestato la volontà di non rinnovare la polizza alla scadenza del 23 agosto 2025, inviando una lettera di disdetta il 24 maggio 2025 tramite posta ordinaria. Dopo quella data aveva ricevuto dall’impresa una diffida di pagamento del premio relativo al periodo successivo. Riferiva inoltre di aver appreso dall’agenzia della possibilità di disdire anche telefonicamente, con successivo invio di lettera alla sede, e di aver proposto una definizione bonaria, respinta dall’impresa.

L’impresa eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per assenza di un valido reclamo preventivo. Nel merito sosteneva che la disdetta del 24 maggio 2025 non era mai pervenuta e che la prima comunicazione formale era arrivata solo il 13 gennaio 2026, oltre cinque mesi dopo la scadenza. Per l’art. 2.2 delle CGA la disdetta doveva essere inviata con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza. In mancanza, il contratto si prorogava per un anno.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.M. 6 novembre 2024, n. 215, il ricorso presuppone la previa presentazione di un reclamo, definito dall’art. 1, comma 1, lett. i), del medesimo Decreto come dichiarazione scritta di insoddisfazione relativa a una prestazione o a un comportamento connessi a un contratto assicurativo. La documentazione in atti dimostra che il ricorso era stato preceduto da comunicazioni scritte in cui si contestava la richiesta di pagamento e si invocava la disdetta. Le missive, pur contenendo richieste di chiarimenti e proposte transattive, esprimevano una contestazione inequivocabile dell’operato dell’impresa. Quest’ultima era quindi in grado di conoscere le doglianze e di difendersi. La corrispondenza integra pertanto gli estremi del reclamo e l’eccezione preliminare va respinta.

Nel merito, la questione riguarda le modalità di esercizio della disdetta diretta a evitare il rinnovo. Il Collegio richiama la regola dell’art. 2697 cod. civ.: chi vuole far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi della pretesa. La disdetta è atto ricettizio che, per l’art. 1335 cod. civ., produce effetti solo quando giunge all’indirizzo del destinatario, con presunzione relativa di conoscenza a favore del mittente. Perché la presunzione operi, occorre però la prova, anche presuntiva ex art. 2729 cod. civ., dell’arrivo del plico.

Il Collegio richiama sul punto Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2025, n. 964. Quando l’invio avviene per posta semplice, la presunzione dell’art. 1335 cod. civ. non si applica: sarebbe irragionevole addossare al destinatario la prova negativa della mancata ricezione. La lettera raccomandata, o altro mezzo tracciabile come la PEC, costituisce invece prova certa della spedizione, con onere del destinatario di dimostrare l’impossibilità incolpevole di conoscenza.

Nel caso concreto il ricorrente ha prodotto solo un file in formato word con il testo della disdetta, senza ricevute di spedizione, attestazioni postali o ricevute di consegna. L’impresa ha contestato specificamente la ricezione. Il rischio della mancata prova del fatto controverso ricade sulla parte che vi ha interesse: la disdetta del 24 maggio 2025 è dunque priva di effetti perché non provata come pervenuta nei termini. La successiva disdetta raccomandata è arrivata il 13 gennaio 2026, tardiva rispetto alla scadenza del 23 agosto 2025. Il ricorso non è pertanto accolto e il contratto resta rinnovato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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