Polizza vita ramo I: solo i premi capitalizzati concorrono al capitale garantito (Arbitro Assicurativo n. 642 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle polizze vita di ramo I collegate a gestione separata interna il capitale liquidabile a scadenza non coincide con l’importo complessivo dei premi versati dal contraente, ma si forma esclusivamente con la quota di premio destinata alla componente di risparmio rivalutabile. La garanzia del capitale minimo opera, infatti, sulla sola componente capitalizzata, secondo il meccanismo di retrocessione del rendimento e di applicazione del tasso tecnico disciplinati dalle condizioni contrattuali. Restano estranei alla formazione del capitale i premi imputati alle garanzie complementari o accessorie e i costi contrattuali. In presenza di una polizza che affianchi alla garanzia principale vita coperture aggiuntive, la differenza tra premi versati e capitale liquidato è quindi giustificata dalla diversa imputazione del premio complessivo.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una polizza vita sottoscritta nel 2000, riceveva dall’impresa di assicurazione, in data 2 settembre 2025, la comunicazione dell’imminente scadenza del contratto con l’indicazione di un capitale lordo riscuotibile pari a euro 19.321,62. Contestava l’importo con reclamo del 12 settembre 2025, sostenendo che, in base alle condizioni contrattuali, il capitale minimo garantito non avrebbe potuto essere inferiore al netto dei premi versati, pari a euro 20.085,30. Dopo un sollecito e il riscontro dell’impresa del 18 settembre 2025, che attribuiva il disallineamento all’andamento della gestione separata e alla destinazione di parte dei premi a coperture accessorie, il ricorrente presentava reclamo all’IVASS e quindi ricorso all’Arbitro Assicurativo, chiedendo la liquidazione del capitale versato oltre interessi.

L’impresa resistente eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per genericità della domanda ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. h), D.M. n. 215/2024 e, nel merito, chiedeva il rigetto, confermando la correttezza del conteggio.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare e la respinge. Richiamando la decisione del Collegio ABF di Bari n. 8944 del 2023, che a sua volta applica Cass. civ., sez. II, n. 1681 del 2015, si afferma che la valutazione sull’indeterminatezza della domanda va condotta guardando al contenuto complessivo del ricorso e ai documenti allegati. Nel caso concreto la lettura combinata del ricorso e della prima PEC consente di individuare con precisione fatti, doglianze e petitum, cosicché l’eccezione non è meritevole di accoglimento.

Nel merito, il Collegio ricostruisce la vicenda contrattuale, segnata da una serie di vicende societarie: la polizza era stata stipulata con un’impresa diversa, poi incorporata in altra compagnia, assoggettata a liquidazione coatta amministrativa nel 2023, con successiva cessione del portafoglio e trasferimento del rapporto all’odierna convenuta con efficacia 1° ottobre 2025.

La questione centrale riguarda la determinazione del capitale liquidabile alla scadenza di una polizza tradizionale rivalutabile di ramo I collegata a gestione separata. Il ricorrente assume che il capitale non potesse essere inferiore ai premi netti versati. Il Collegio osserva che il contratto prevede una componente principale di risparmio soggetta a rivalutazione annuale, con la garanzia di un capitale minimo riferito alla sola componente di premio destinata alla capitalizzazione, e che il prodotto contempla anche garanzie complementari, tra cui la copertura infortuni e l’esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità.

Il documento unico di rendicontazione conferma premi complessivi per euro 20.085,30, ma dimostra che solo euro 15.805,48 sono stati imputati alla componente vita, mentre euro 4.279,51 sono stati destinati a coperture accessorie e costi. Il prospetto analitico evidenzia inoltre che per le annualità 2023, 2024 e 2025 il tasso di rivalutazione è stato pari a zero, non avendo il rendimento della gestione separata, dopo le trattenute, prodotto rivalutazione positiva. Il capitale liquidato risulta pertanto corretto e la pretesa del ricorrente infondata. Il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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