Deposito duplicato informatico sentenza impugnata e onere art 369 cpc (Cass. civ. Sez. III n. 12971 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In regime di deposito telematico degli atti, l’onere di depositare la copia autentica della decisione impugnata, imposto a pena di improcedibilità dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., è assolto non solo con il deposito della copia informatica recante la stampigliatura dei dati esterni di pubblicazione, ma anche con il deposito del duplicato informatico, che ha il medesimo valore giuridico dell’originale e, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare annotazioni che ne determinerebbero l’alterazione. Se la copia analogica è tratta dal duplicato, l’onere è assolto mediante l’attestazione di conformità apposta dal difensore. Ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, i dati di pubblicazione, ove non evincibili dai sistemi informatici in uso alla Corte e in contestazione, si attingono tramite acquisizione officiosa del fascicolo di merito o richiesta di attestazione alla cancelleria del giudice a quo.
Il Fatto
Una compagnia di assicurazioni, surrogatasi ex art. 1916 cod. civ. nel diritto dell’assicurata, ha convenuto in giudizio il vettore per il risarcimento del valore di un carico di merce andato perduto in esecuzione di un contratto di trasporto. Il vettore, a sua volta, ha chiamato in causa il sub-vettore, cui aveva commissionato il trasporto, per essere manlevato in caso di condanna.
Il Tribunale ha accolto la domanda verso il vettore e ha condannato il sub-vettore a rifondere quanto dovuto. La Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’impugnazione del sub-vettore, ritenendolo esclusivo responsabile della perdita del carico per la violazione degli obblighi previsti dall’art. 4 del contratto e per la mancata diligenza nella scelta del sub-vettore. Il sub-vettore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo violazione dell’art. 1693 cod. civ., erronea interpretazione delle clausole contrattuali e nullità della sentenza per motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione posta dalla proposta di definizione accelerata: se il deposito di una sentenza digitale priva della stampigliatura automatica, recante data di deposito e numero del provvedimento, soddisfi l’onere di cui all’art. 369 cod. proc. civ. Il Collegio, in ragione della rilevanza della questione, ha deciso all’esito di discussione in udienza pubblica appositamente fissata.
Ricostruite le nozioni di copia informatica e duplicato informatico alla luce dell’art. 1 del d.lgs. n. 82/2005 e dell’art. 23-bis C.A.D., la Corte osserva che con il processo telematico alla certificazione della cancelleria è subentrata la registrazione automatica del documento informatico. Il duplicato, che reca la firma digitale del magistrato, equivale all’originale e non può essere annotato senza alterazione dei valori binari; la copia informatica, invece, reca la stampigliatura dei dati esterni di pubblicazione.
Ne deriva che non è sanzionabile con l’improcedibilità la scelta del difensore che depositi il duplicato, in quanto equivalente all’originale e non bisognevole di attestazione di conformità. Il concetto di duplicato assorbe il requisito di copia autentica postulato dall’art. 369 cod. proc. civ. I dati di pubblicazione, in caso di contestazione, vanno attinti tramite il fascicolo informatico per i giudizi introdotti dal 1° gennaio 2023, ovvero tramite attestazione della cancelleria per i giudizi anteriori.
La Corte enuncia i principi di diritto e, nella specie, accerta che il ricorrente ha depositato un duplicato informatico integrante deposito idoneo; la notifica del ricorso risulta tempestiva rispetto al termine dell’art. 327 cod. proc. civ., motivo assorbente che rende superflua l’attestazione dei dati di pubblicazione.
Nel merito, il primo motivo è inammissibile perché investe l’accertamento di fatto riservato al giudice di merito; il secondo, perché la doglianza sull’interpretazione contrattuale non indica le regole violate; il terzo, perché censura una sola delle due autonome rationes decidendi e perché la motivazione non presenta alcun vizio di motivazione apparente.
Nota della Redazione
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