Terzo danneggiato senza azione diretta contro l’assicuratore del responsabile civile (Arbitro Assicurativo n. 644 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assicurazione della responsabilità civile il danneggiato non dispone di azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge, perché è estraneo al rapporto tra danneggiante e assicuratore. L’art. 1917 cod. civ. non muta i soggetti del rapporto assicurativo, che restano l’assicuratore e l’assicurato: la facoltà e l’obbligo di pagamento diretto al terzo, previsti dal secondo comma, attengono all’adempimento dell’obbligazione indennitaria e non instaurano un rapporto immediato tra impresa e danneggiato. Fuori dalle ipotesi tipiche, come la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, l’azione diretta non è ammessa e il ricorso proposto dal terzo è inammissibile per carenza di legittimazione attiva.

Il Fatto

La ricorrente riferisce che nel corso di lavori edili eseguiti presso il proprio immobile, nel mese di aprile 2023, si verificavano molteplici danni. L’impresa edile esecutrice era assicurata per la responsabilità civile con la compagnia convenuta. La ricorrente contesta la stima dei danni, la qualificazione degli eventi come sinistri separati con applicazione di più franchigie e la sottostima del valore dei beni. Riferisce inoltre che l’impresa aveva subordinato ogni offerta all’autorizzazione del Curatore fallimentare dell’assicurata e che, dopo il nulla osta del Giudice Delegato, l’importo dell’offerta non è mai stato comunicato.

La ricorrente chiede l’accertamento e la condanna al risarcimento, quantificato in via forfettaria in euro 30.000,00, invocando l’art. 1917 cod. civ. e sostenendo la non opponibilità della franchigia al terzo danneggiato. L’impresa eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva, non essendo la ricorrente parte di alcun contratto assicurativo e non trattandosi di fattispecie di R.C.A. o di responsabilità civile medica. In via subordinata deduce la necessità di istruttoria tecnica e il superamento dei limiti di valore. Nel merito insiste per l’infondatezza.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. d), del Decreto, per essere stato proposto da soggetto non legittimato. La questione riguarda una richiesta risarcitoria per danni causati da un’impresa edile assicurata con la resistente: occorre quindi stabilire se il terzo danneggiato possa agire direttamente contro l’assicuratore del responsabile.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, perché è estraneo al rapporto tra danneggiante e assicuratore (Cass. civ., sez. III, ordinanza, 25 febbraio 2021, n. 5259). Richiama inoltre l’insegnamento per cui l’art. 1917, comma 2, cod. civ., nel prevedere la facoltà dell’assicuratore di pagare direttamente al terzo e l’obbligo di provvedervi su richiesta dell’assicurato, non muta i soggetti del rapporto assicurativo, che restano sempre e soltanto l’assicuratore e l’assicurato (Cass. civ., sez. III, 5 dicembre 2011, n. 26019).

Nello stesso senso il Collegio richiama la giurisprudenza di merito: l’obbligazione dell’assicuratore verso l’assicurato è autonoma e distinta dall’obbligazione risarcitoria dell’assicurato verso il danneggiato, anche quando l’indennità sia materialmente pagata al terzo, senza che sorga un rapporto immediato e diretto tra impresa e danneggiato (Tribunale dell’Aquila, 17 maggio 2023, n. 358, con richiamo a Tribunale Crotone, 8 aprile 2020, n. 341 e Corte d’Appello di Milano, 14 dicembre 2016, n. 4263). In mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilità civile da circolazione stradale, il terzo non ha azione diretta.

Il Collegio conclude che non è rintracciabile alcun riferimento normativo, né contrattuale, che preveda un’azione diretta del terzo danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile. L’eccezione preliminare è pertanto fondata e il ricorso viene dichiarato inammissibile, restando assorbite le ulteriori questioni, comprese quelle sul merito e sulla quantificazione dei danni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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