Obblighi di consulenza e verifica periodica di adeguatezza nelle polizze unit linked (Arbitro Assicurativo n. 707 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La distribuzione di prodotti di investimento assicurativi non presuppone, di per sé, la prestazione di un servizio di consulenza ai sensi dell’art. 1, lett. m-ter), CAP, consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate in relazione a uno o più contratti. In assenza di un incarico consulenziale documentato, l’intermediario non è tenuto alla valutazione periodica di adeguatezza del prodotto rispetto al profilo del contraente. Tale verifica costituisce un quid pluris rispetto alla distribuzione, anche quando avvenga con consulenza, ed è solo eventuale: essa presuppone che l’intermediario o l’impresa abbiano informato il contraente di effettuarla periodicamente, ai sensi dell’art. 121 septies, comma 12, CAP. Restano fermi gli obblighi generali di trasparenza, correttezza e diligenza. L’impresa preponente è solidalmente responsabile per i danni cagionati dal distributore nell’esercizio dell’attività, anche se questi non è stato evocato in procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una polizza unit linked sottoscritta nel 2019, contesta l’assenza di attività consulenziale e di monitoraggio nel periodo compreso tra il 2019 e il 2025. Lamenta in particolare l’omissione delle verifiche periodiche di adeguatezza del prodotto rispetto al proprio profilo e la mancata proposta di interventi correttivi a fronte di un andamento negativo significativo. Chiede quindi un ristoro equitativo di 1.200 euro, quale compensazione parziale del pregiudizio economico subito, diverso e ulteriore rispetto al valore di riscatto della polizza ancora in essere.
L’impresa resistente eccepisce di aver garantito un flusso informativo costante, con invio dei Documenti Unici di Rendicontazione per gli anni dal 2019 al 2024, comunicazione delle modifiche dei benchmark e accesso all’area riservata online. Riferisce inoltre di aver comunicato con missiva del 9 marzo 2023 la riduzione del contratto per interruzione del pagamento dei premi, avvenuta il 24 febbraio 2023, e sostiene che la perdita patrimoniale derivi esclusivamente da tale inadempimento. Chiede il rigetto del ricorso per difetto di danno, di nesso causale e di derivazione diretta dalla presunta carenza consulenziale. Il ricorrente replica distinguendo l’invio dei DUR, adempimento informativo passivo e standardizzato, dalla pretesa consulenza periodica.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto un profilo di legittimazione passiva. Il ricorrente agisce nei confronti dell’impresa senza evocare il distributore, una società iscritta nella sezione A del RUI quale agente assicurativo. Richiamando l’art. 1228 cod. civ. e l’art. 2049 cod. civ., oltre all’art. 119 CAP, il Collegio ricostruisce la regola generale per cui il soggetto che si avvale dell’operato di un terzo risponde dei danni che questi cagioni nell’esercizio dell’attività preposta. Sul punto richiama Cass., sez. III, n. 14578 del 2007 e Cass., sez. III, n. 5370 del 2009. L’impresa è dunque legittimata passiva, a prescindere dal mancato coinvolgimento dell’intermediario.
Nel merito, la questione richiede l’individuazione del contenuto degli obblighi di condotta gravanti sul distributore. Il Collegio delimita il perimetro normativo: la consulenza, ai sensi dell’art. 1, lett. m-ter), CAP, consiste nel fornire raccomandazioni personalizzate su richiesta del cliente o su iniziativa del distributore; in tal caso questi deve valutare l’adeguatezza ai sensi dell’art. 121 septies CAP, applicabile ratione temporis. Non trovano invece applicazione le disposizioni di dettaglio del Capo II bis del Regolamento IVASS n. 40 del 2018, introdotte con il Provvedimento IVASS n. 97 del 2020 ed entrate in vigore il 31 marzo 2021, quindi dopo la stipula del contratto.
Il Collegio rileva che dalla documentazione non emerge né che la distribuzione sia avvenuta in funzione di un servizio di consulenza, né che il distributore lo abbia volontariamente prestato. La relazione intrattenuta con il cliente è apparsa in linea con gli obblighi generali di trasparenza, correttezza e diligenza, ma da ciò non può desumersi una prestazione consulenziale, che implica obblighi valutativi ben più ampi.
Il passaggio centrale riguarda la verifica periodica. Anche in presenza di consulenza, essa non determina automaticamente un obbligo di valutazione continuativa. L’art. 14, commi 3 e 4, del Regolamento delegato (UE) 2017/2359 e l’art. 121 septies, comma 12, CAP mostrano che la valutazione periodica è solo eventuale e presuppone un’informativa espressa al contraente. Gli obblighi generali dell’art. 119 bis, comma 1, CAP non implicano quindi l’erogazione della consulenza né la verifica periodica di adeguatezza.
Nel caso concreto l’impresa ha prodotto i DUR dal 2019 al 2024 e la lettera del 9 marzo 2023 sulla riduzione delle quote; dai rendiconti risulta che la riduzione di valore del 2023 è stata determinata dall’interruzione biennale del pagamento dei premi. L’insussistenza della condotta illegittima comporta il rigetto del ricorso, con assorbimento delle ulteriori domande di quantificazione del danno.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1228 c.c. – Responsabilità per fatto degli ausiliari
- Art. 2049 c.c. – Responsabilità dei padroni e dei committenti