Truffa sul bonifico e responsabilità del PSP: nessun obbligo di monitoraggio autonomo (ABF Collegio di Bari n. 3905 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il prestatore di servizi di pagamento che esegue un bonifico disposto personalmente dal cliente non risponde della truffa perpetrata dal beneficiario. L’operazione è autorizzata e resta estranea al regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate previsto dalla PSD2. Un apporto causale dell’intermediario alla frode è configurabile solo in presenza di indici specifici, quali l’indisponibilità del numero verde, la mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente cui il cliente si sia rivolto, o il mancato rilievo di indici di frode in operazioni dissimulate da accrediti. Non sussiste in capo al PSP un obbligo generale di monitoraggio delle operazioni, né di blocco automatico al superamento di determinate soglie, in assenza di precisi indizi di frode.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente, avviava nel mese di aprile 2023 trattative per l’acquisto di un’autovettura con una concessionaria individuata su internet. Concordato il prezzo, versava un acconto di € 2.690,00 mediante un primo bonifico ordinario. Pochi giorni dopo, la direttrice della filiale lo informava che l’IBAN beneficiario del bonifico non risultava intestato alla concessionaria, ma a un privato.
Il ricorrente contattava il presunto venditore, che gli confermava l’avvenuto accredito e attribuiva l’errore a un collaboratore, inviando una mail di rassicurazione che il cliente inoltrava alla banca. Non ricevendo riscontri, e dopo aver ottenuto fattura e fattura pro forma, disponeva il bonifico del saldo di € 24.210,00 su un diverso IBAN indicato dalla concessionaria. La vettura non veniva mai consegnata e il ricorrente constatava l’inesistenza della società, denunciando la truffa e chiedendo il risarcimento di € 26.900,00.
La motivazione del Collegio
Il Collegio premette che entrambe le operazioni sono state disposte per intero dal pagatore: esse vanno quindi considerate autorizzate e non ricadono nel regime di responsabilità previsto dalla PSD2 per le operazioni non autorizzate. Richiamando il proprio orientamento e quello di altri Collegi, l’Arbitro esclude che la semplice esecuzione di un ordine impartito dal cliente possa fondare una responsabilità del prestatore.
Una responsabilità del PSP sarebbe configurabile soltanto qualora emergesse un apporto causale dell’intermediario alla frode, come nei casi di mancata disponibilità del numero verde, di mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente cui il cliente si sia rivolto, o di mancato rilievo di indici di frode in operazioni dissimulate da accrediti. Nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso in esame.
La banca, anzi, si è attivata dopo il primo bonifico, allertando il cliente sulla riconducibilità dell’IBAN a una persona fisica e non a una società, in esito a una segnalazione dell’ufficio antifrode. Il Collegio rileva che il ricorrente ha poi inoltrato la mail della concessionaria senza esprimere sospetti né richiedere verifiche, e che i bonifici erano destinati all’acquisto di un’autovettura e non a operazioni dissimulate da accrediti.
Quanto alla diligenza, il Collegio giudica la condotta del ricorrente gravemente incauta: trattandosi di acquisto online, avrebbe dovuto sincerarsi dell’esistenza della concessionaria prima di eseguire il saldo, rilevare l’assenza del numero di telaio nella fattura pro forma e non accettare di pagare l’intero importo prima della consegna. Di tali profili doveva avvedersi il cliente, non l’intermediario, chiamato solo a eseguire le disposizioni ricevute. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.