Prescrizione decennale dei buoni fruttiferi postali dalla scadenza e irrilevanza dell’omessa informativa (ABF Collegio di Napoli n. 4197 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Per i buoni fruttiferi postali della serie AD emessi prima dell’entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000, e per i quali non siano ancora decorsi i termini previgenti, il diritto al rimborso del capitale e degli interessi si prescrive nel termine di dieci anni dalla data di scadenza del titolo, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000. La mancata consegna del foglio informativo analitico e l’illleggibilità delle stampigliature apposte sul titolo non impediscono il decorso della prescrizione, che costituisce fatto estintivo previsto dalla legge e non richiede la conoscenza effettiva della scadenza da parte del sottoscrittore. La domanda risarcitoria fondata sulla violazione degli obblighi informativi, proposta per la prima volta in sede di repliche, è tardiva e non può essere esaminata.

Il Fatto

La ricorrente, contitolare con altro soggetto di un buono fruttifero postale a termine, ha chiesto all’intermediario il rimborso del titolo, ricevendo un rifiuto fondato sull’intervenuta prescrizione. Ha quindi censurato la mancata consegna del foglio informativo analitico, l’illleggibilità del timbro apposto sul retro del buono e la violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza, invocando l’art. 3 del D.M. 19 dicembre 2000 e il principio del legittimo affidamento.

Esperito infruttuosamente il reclamo, la ricorrente si è rivolta all’Arbitro chiedendo l’accertamento della responsabilità dell’intermediario e la condanna al pagamento delle somme dovute, con interessi e rivalutazione, e in via subordinata il risarcimento del danno. L’intermediario ha eccepito l’incompetenza dell’Arbitro ratione temporis e ratione materiae e, nel merito, ha sostenuto che il buono apparteneva alla serie AD, scaduto l’8.10.2005 e prescritto dal 2015, con richiesta di rimborso presentata solo il 5.12.2024.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha respinto le eccezioni preliminari. Quanto all’incompetenza ratione temporis, ha richiamato l’orientamento del Collegio di Coordinamento secondo cui, in tema di rendimenti dei buoni fruttiferi, rileva non la fase di formazione del consenso, ma l’interpretazione delle condizioni del titolo e i diritti che ne derivano (Coll. Coordinamento n. 4656/2022, n. 6142/2020, n. 72/2014). Quanto all’incompetenza ratione materiae, ha confermato che i buoni fruttiferi non sono qualificabili come prodotti finanziari, per la loro non cedibilità e non negoziabilità, richiamando l’art. 1-ter TUF e la lettera u) dell’art. 1 TUF.

Nel merito, il Collegio ha esaminato il titolo rilevando la dicitura “a termine”, la data di emissione a penna e una stampigliatura che indica il termine di prescrizione. Ha poi ricondotto il buono alla serie AD, istituita con D.M. Tesoro 23 luglio 1987, che all’art. 2 prevede durata di sette o undici anni con raddoppio o triplicazione del capitale.

Sul termine prescrizionale il Collegio ha applicato l’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, ritenuto operante anche per le serie già emesse e non ancora prescritte, nel senso che i diritti si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo. Ha richiamato l’adesione dell’Arbitro ai principi di Cass. n. 19243/2023 e Cass. n. 23006/2023 e la sintesi offerta da Coll. Coordinamento n. 6196/2024.

Applicando tale regola, il buono emesso l’8.10.1994 è scaduto l’8.10.2005 e la prescrizione è maturata dal 9.10.2015. La prima richiesta di rimborso documentata risale al 5.12.2024, dunque oltre il termine: l’eccezione di prescrizione è stata pertanto ritenuta fondata.

Il Collegio ha inoltre ribadito che l’omessa consegna del foglio informativo non sospende il decorso della prescrizione (Coll. Coordinamento n. 4656/2022 e n. 17814/2019). La domanda risarcitoria, formulata solo in via subordinata con le repliche, è stata dichiarata tardiva e non esaminabile, con richiamo alla decisione Coll. Coordinamento n. 11113/2025 sulla competenza temporale rispetto alla condotta omissiva. Il ricorso è stato quindi respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1 TUF

Tutte le 54 sentenze sull'art. 1 TUF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *