Estinzione anticipata cessione del quinto: rimborso costi up front e indennizzo (ABF Collegio di Bari n. 3904 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio stipulati prima del 25 luglio 2021 ed estinti anticipatamente, l’art. 125-sexies T.U.B., nel testo anteriore alle modifiche del decreto “Sostegni-bis”, va interpretato, alla luce della sentenza CGUE 11 settembre 2019 C-383/18 e della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 263/2022, nel senso che il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. In mancanza di una diversa previsione pattizia fondata su un principio di proporzionalità, la quota ripetibile dei costi istantanei si quantifica secondo il metodo di riduzione progressiva adottato per gli interessi corrispettivi, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi restano fermi gli orientamenti consolidati dell’Arbitro. Non sono retrocedibili gli oneri erariali. La commissione di estinzione anticipata pattuita entro le soglie di legge è dovuta, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri che l’indennizzo sia privo di oggettiva giustificazione. La richiesta di sospensione del procedimento per rinvio pregiudiziale pendente dinanzi alla CGUE non trova titolo nelle Disposizioni ABF.
Il Fatto
Il ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente con emissione di conteggio estintivo al 30/11/2025. Insoddisfatto dell’esito dell’interlocuzione prodromica, si è rivolto all’Arbitro chiedendo la restituzione, secondo il criterio del pro rata temporis, delle spese di istruttoria, delle commissioni di intermediazione, degli oneri erariali e del premio assicurativo, per un importo calcolato al netto dei rimborsi già riconosciuti in sede di conteggio. Ha chiesto inoltre il rimborso dei diritti di estinzione, le spese legali e gli interessi legali.
L’intermediario si è opposto, eccependo in via preliminare la sospensione del procedimento in ragione di rinvii pregiudiziali disposti da giudici nazionali sull’interpretazione dell’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE. Nel merito ha sostenuto la natura up front delle commissioni, la non rimborsabilità del premio assicurativo e degli oneri erariali, e ha richiamato il complesso delle modifiche normative succedutesi dal 2021, offrendo in via transattiva una somma poi rifiutata.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’istanza di sospensione. Le Disposizioni ABF non contemplano ipotesi di sospensione per casi della specie e non è configurabile una litispendenza in senso proprio, poiché il rinvio pregiudiziale ha riguardato giudizi diversi. L’art. 267 TFUE impone la sospensione al solo giudice che ha disposto il rinvio, non a ogni altro organo, giurisdizionale o extragiudiziario, dinanzi al quale penda una fattispecie analoga. L’istanza è quindi respinta, in continuità con i richiamati precedenti dell’Arbitro.
Nel merito, il contratto risulta stipulato prima dell’entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis”, che ha modificato l’art. 125-sexies T.U.B.. Trova perciò applicazione l’originario testo della norma, come interpretato dalla sentenza Lexitor, nel senso del diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito. Il Collegio dà continuità alla decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019: le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa e valore retroattivo e vincolante per il giudice nazionale, quindi anche per l’Arbitro.
Quanto al criterio di calcolo, i costi recurring si riducono in proporzione lineare, salvo diversa pattuizione; i costi up front si riducono secondo la curva degli interessi desumibile dal piano di ammortamento, in assenza di una clausola proporzionale. Il Collegio accerta la natura up front delle spese di istruttoria e dei costi di intermediazione e riconosce il rimborso nei limiti della domanda, detratto quanto già corrisposto, per complessivi € 851,00.
Sono invece respinte le ulteriori pretese. Gli oneri erariali non sono retrocedibili, trattandosi di adempimenti di diritto pubblico in cui l’intermediario opera come sostituto d’imposta, senza margini discrezionali. La commissione di estinzione anticipata è legittima: l’importo rimborsato in anticipo supera la soglia di € 10.000,00 anche al netto della riduzione del costo totale del credito, e il ricorrente non ha contestato l’erronea quantificazione dell’addebito. Le spese di assistenza professionale non sono rimborsabili, mancando evidenze documentali di complessità della questione, connotata da spiccata serialità.
Nota della Redazione
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