Truffa del falso acquirente: operazione autorizzata e nessuna responsabilità del PSP (ABF Collegio di Bari n. 4100 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non integra un utilizzo fraudolento dello strumento di pagamento, ai sensi del d.lgs. n. 11/2010, l’operazione che il titolare abbia concluso personalmente, ancorché indotto da raggiri di un terzo. In tal caso l’operazione è autorizzata e la disciplina del rimborso non trova applicazione. Il prestatore di servizi di pagamento non risponde, salvo che emerga un suo apporto causale alla frode secondo le regole di diritto comune: mancata disponibilità del numero verde, omessa identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente, mancato rilievo degli indici di frode di cui all’art. 8 del D.M. 30.04.2007, n. 112.

Il Fatto

La ricorrente aveva pubblicato su una piattaforma web l’annuncio di vendita di un mobile per € 340,00. Un potenziale acquirente le ha inviato tramite WhatsApp un link, asseritamente per verificare che la sua carta fosse abilitata alle operazioni online. Dopo aver cliccato, la ricorrente ha inserito il numero della carta di debito e il CVC. Ha poi ricevuto una notifica in App relativa a una transazione di € 340,00 destinata a “Western Union Vienna” e ha bloccato la carta.

Presentata denuncia e inoltrato il disconoscimento, l’intermediario ha negato ogni responsabilità. Ha sostenuto che la truffa si era consumata fuori dal suo ambito di controllo e che il danno derivava dall’incauto affidamento della cliente in richieste anomale. L’operazione, autenticata con i codici statici e dinamici, andava qualificata come autorizzata ex art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 11/2010. La ricorrente ha chiesto il rimborso della somma.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha esaminato la documentazione in atti, in particolare il modulo di disconoscimento e la denuncia, e ha rilevato che la ricorrente ha autorizzato personalmente l’operazione, sia pure a seguito dei raggiri del frodatore. Ella stessa ha dichiarato di aver inserito i dati della carta per soddisfare le richieste dei presunti acquirenti, nell’erroneo convincimento di verificare l’abilitazione della carta.

Da qui la conseguenza giuridica: è inapplicabile la disciplina del d.lgs. n. 11/2010 dettata per gli utilizzi fraudolenti degli strumenti di pagamento. L’operazione risulta conclusa personalmente dalla ricorrente, sia pure per effetto del raggiro. Il Collegio richiama sul punto i propri precedenti su casi analoghi (Collegio di Bari, decisione n. 7864/2025; n. 5871/2025; n. 11080/2024; n. 7894/2024; n. 5815/2024).

Il Collegio si è poi chiesto se potesse configurarsi una responsabilità concorrente del prestatore di servizi di pagamento su base civilistica. Ha precisato che ciò può accadere quando dalla documentazione emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode. Gli esempi indicati sono tre: la mancata disponibilità, anche temporanea, del numero verde del PSP, che impedisca all’utente di verificare la genuinità delle indicazioni del frodatore; la mancata identificazione del tentativo di frode in corso da parte del dipendente dell’intermediario, cui il pagatore si sia rivolto; il mancato rilievo degli indici di frode di cui all’art. 8 del D.M. n. 112/2007, quando il cliente sia stato indotto a disporre pagamenti nella convinzione di effettuare accrediti e il blocco delle transazioni lo avrebbe reso consapevole della loro effettiva natura.

Nel caso di specie nessuna di queste ipotesi ricorre. Il Collegio non ha ravvisato né un malfunzionamento delle procedure di autenticazione né un apporto causale dell’intermediario. La domanda di rimborso è stata quindi respinta, con integrale conferma dell’impostazione difensiva dell’intermediario in ordine alla qualificazione dell’operazione come autorizzata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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