Concorsi universitari, prova di resistenza e insindacabilità della valutazione tecnica (TAR Toscana n. 567 del 29.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi per la chiamata dei professori universitari la valutazione dei candidati costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica della Commissione e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo che per illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti. La legittimità di un sistema di valutazione “a corpo” non è esclusa dalla diversa articolazione dei criteri per l’attività didattica e per la produzione scientifica, nè dalla mancanza di pesi numerici predeterminati. Al candidato collocatosi al terzo posto in graduatoria si applica il principio della prova di resistenza: egli deve contestare validamente la posizione di tutti i candidati meglio graduati. Se le censure avverso il secondo classificato sono infondate, diviene inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione relativa al primo classificato, il cui eventuale accoglimento non arrecherebbe alcun vantaggio concreto.
Il Fatto
Il ricorrente, professore associato di diritto penale, partecipa alla procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi di Siena per un posto di professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/G1, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010. La Commissione lo colloca al terzo posto con giudizio di “quasi buono”; seconda si classifica un’altra candidata con giudizio di “buono”, prima il vincitore con giudizio di “ottimo”.
Il ricorrente impugna il decreto rettorale di approvazione degli atti e i verbali della Commissione, articolando censure sulla predeterminazione dei criteri, sul difetto di motivazione e sulla valutazione comparativa. Con motivi aggiunti, dopo l’accesso agli atti, contesta anche la posizione del primo classificato e il decreto di nomina in ruolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo, relativo alla pretesa violazione del principio di equiordinazione tra attività didattica e attività scientifica. Il ricorrente desume lo squilibrio dal numero dei sotto-criteri previsti per ciascuna area: argomento che il TAR qualifica come manifestamente formalistico, poichè confonde il numero dei criteri con il peso effettivo delle aree nel giudizio complessivo. Il sistema adottato non è a base numerica e guarda alla valutazione globale del candidato. Del pari generica è la censura sull’internazionalizzazione dell’insegnamento.
Quanto alla valutazione comparativa, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la ristrettezza dei tempi non costituisce indice di superficialità, non trattandosi di prove d’esame ma dell’esame di pubblicazioni e curricula di tre candidati. Il verbale espone, sia pure sinteticamente, il percorso di ricerca, i risultati e i punti di forza e debolezza delle monografie: il difetto di motivazione non sussiste.
Il Collegio ribadisce poi l’ampia area di insindacabilità del giudizio della Commissione, espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per illogicità, sproporzione o travisamento. Il giudizio amministrativo non è un giudizio di secondo grado sulle valutazioni tecniche. Il sistema “a corpo” adottato è legittimo e non richiede griglie o pesi ponderati.
Su questa base il TAR applica il principio della prova di resistenza: il ricorrente, terzo classificato, avrebbe dovuto contestare validamente tanto la seconda classificata quanto il vincitore. Le censure avverso la posizione della seconda classificata sono infondate, poichè i profili lamentati non assumono valore decisivo nei criteri di massima. Ne deriva il difetto di interesse a contestare la posizione del primo classificato, nonostante il Collegio riconosca che tali contestazioni non siano destituite di fondamento. Il ricorso e i motivi aggiunti sono in parte respinti e in parte dichiarati inammissibili, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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