Ottemperanza del giudicato sul pagamento della carta docente (TAR Lombardia n. 3564 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore può ottenere il soddisfacimento del diritto accertato con il giudicato, ma l’entità delle somme richieste non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: la esatta dimensione del credito, quanto a capitale residuo, interessi, misura e decorrenza, discende dal titolo e dalla legge. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’azione di ottemperanza è proponibile. Accertata l’inottemperanza, il giudice assegna all’Ente un termine per il pagamento e nomina commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 3690/2023 pubblicata il 12 dicembre 2023, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere la somma di euro 500,00 annui, a titolo di carta docente, ai tre docenti ricorrenti per le rispettive annualità indicate nel titolo. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata il 19 gennaio 2024.

Non avendo l’Amministrazione adempiuto, i creditori hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la condanna al pagamento delle somme complessive e la nomina sin d’ora di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza, con distrazione delle spese ai difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore; essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..

Il TAR ha poi precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha la sola funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne consegue che la dimensione esatta del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali: l’entità delle somme calcolata da parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, di cui va verificata la misura e decorrenza secondo il titolo e la legge.

È stato quindi verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con legge n. 30/1997, che le Amministrazioni dello Stato devono rispettare prima dell’avvio dell’azione di recupero coattivo.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente e assegnazione di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli ulteriori accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso.

Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni su istanza del creditore, provvedendo entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, senza compenso. Le spese sono state liquidate in euro 1.000,00 per compensi, distratte ai difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *