Ricorso collettivo inammissibile senza posizioni individuali connotate (TAR Lazio n. 11452 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso collettivo nel processo amministrativo è ammissibile solo quando i ricorrenti versino in situazioni sostanziali e processuali omogenee, caratterizzate dall’identità dell’oggetto delle domande, dall’identità del contenuto degli atti impugnati e dei motivi di censura, nonché dall’assenza di conflitto di interessi. La domanda volta all’accertamento di crediti retributivi richiede l’allegazione di elementi minimi identificativi della causa petendi e del petitum individuale, quali la data di acquisizione della qualifica, l’anzianità di servizio e la consistenza economica della pretesa. La mera deduzione di argomentazioni giuridiche astratte sull’identità di funzioni tra diverse categorie professionali non supplisce all’indeterminatezza delle posizioni soggettive azionate.
Il Fatto
Ventitré militari appartenenti al Corpo delle Capitanerie di Porto, in possesso della qualifica di “Soccorritore marittimo”, impugnavano la nota con cui il Ministero della Difesa aveva respinto la loro richiesta di equiparazione dell’indennità supplementare mensile, pari al 20 per cento dell’indennità di impiego operativo di base (ex art. 13, comma 12, d.P.R. n. 56/2022), a quella prevista per incursori e operatori subacquei (art. 13, comma 3, d.P.R. n. 56/2022). I ricorrenti chiedevano l’accertamento del diritto alla differenza retributiva e la condanna dell’Amministrazione al pagamento, con interessi e rivalutazione. In subordine, prospettavano questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 12, d.P.R. n. 56/2022 per violazione dell’art. 3 Cost.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso collettivo, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale che ammette il cumulo di domande proposte da più soggetti solo in presenza di posizioni omogenee, caratterizzate dall’identità delle situazioni sostanziali e processuali, dall’identità dell’oggetto delle domande e dei motivi di impugnazione e dall’assenza di conflitto di interessi anche solo potenziale.
Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato l’insussistenza di tali requisiti, attesa la diversità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti. I crediti retributivi azionati, afferenti ai rispettivi rapporti di servizio, hanno necessariamente diversa consistenza economica e diversa decorrenza giuridica, essendo legati all’anzianità di servizio, al momento di conseguimento della qualifica e al numero di anni in cui essa è stata ricoperta. Il petitum ricorsuale, rivolto al pagamento di differenze retributive con interessi e rivalutazione, conferma l’eterogeneità e pluralità dei rapporti giuridici azionati.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato la genericità delle allegazioni: i ricorrenti non avevano indicato la data di acquisizione dei brevetti, le rispettive situazioni di servizio e la documentazione prodotta era limitata alla nota impugnata e alla disciplina di settore. L’esposizione dei fatti non raggiungeva i parametri identificativi minimi della causa petendi, impedendo al Giudice l’eventuale accertamento del quantum del credito azionato e dei suoi accessori. Il ricorso si sostanziava esclusivamente su argomentazioni giuridiche astratte circa l’asserita identità di funzioni tra diverse categorie di brevetti.
Alla luce di tali circostanze, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per indeterminatezza delle posizioni dei ricorrenti, con compensazione delle spese di lite in ragione della definizione in rito della controversia.
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Nota della Redazione
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