Ricorso ABF inammissibile per controversia già sottoposta all’autorità giudiziaria (ABF Collegio di Bari n. 4176 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è inammissibile quando le questioni dedotte siano già state sottoposte all’autorità giudiziaria e da questa decise. La preclusione opera anche quando il ricorrente riproponga innanzi all’Arbitro domande già rigettate in tre gradi di giudizio e concernenti la medesima segnalazione in SIC di CRIF. Rientrano tra le controversie sottoposte all’autorità giudiziaria, ai sensi delle Disposizioni ABF, anche i procedimenti di esecuzione forzata e di ingiunzione. Ne consegue l’inammissibilità della domanda che investa la legittimità di un precetto e la richiesta di rinuncia alla procedura esecutiva fondata su una condanna alle spese stabilita dal giudice.

Il Fatto

Il ricorrente, esaurita la fase del reclamo, adisce l’Arbitro riferendo di aver richiesto nel 2004 all’intermediario un mutuo, senza ottenere risposta. Per tale ragione aveva avviato una causa civile chiedendo il risarcimento dei danni: il Tribunale aveva rigettato la domanda, la Corte d’Appello e la Cassazione avevano confermato il rigetto.

Innanzi all’Arbitro il ricorrente sostiene che il debito garantito, posto alla base della segnalazione, fosse già estinto nel 2003 e si duole della segnalazione fondata su un credito inesistente e della notifica di un precetto per spese processuali di 8.201,13 euro. Chiede l’accertamento del diritto al risarcimento del danno, quantificato in 5.000 euro, e la rinuncia alla procedura esecutiva. L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso per incompetenza ratione materiae e ratione temporis e, nel merito, chiede il rigetto richiamando l’esito dei tre gradi di giudizio e la legittimità del precetto, derivante dalla condanna alle spese.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina la condotta dell’intermediario in relazione alle doglianze articolate: la segnalazione in SIC di CRIF per un credito asseritamente estinto, la cessione del credito e la successiva richiesta di pagamento in violazione degli obblighi di diligenza e corretta gestione dei rapporti con la clientela. Su tali premesse il ricorrente domanda il risarcimento e la rinuncia alla procedura esecutiva.

La decisione si fonda su una ragione di carattere processuale e non sul merito delle censure. Il Collegio rileva che le medesime questioni sono già state oggetto di un precedente giudizio avviato nel 2005, conclusosi con il rigetto delle domande. Agli atti risultano le copie delle sentenze dei giudici di merito e della Cassazione, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi avanzati dal ricorrente.

Il principio applicato è quello delle Disposizioni ABF, secondo cui non possono proporsi ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria. La regola opera come preclusione oggettiva: quando la lite è già stata devoluta al giudice ordinario, l’Arbitro non può riesaminarla, a prescindere dall’esito del giudizio.

Quanto alla domanda di ritiro della procedura esecutiva promossa dall’intermediario per il pagamento delle spese legali riconosciute dall’Autorità giudiziaria, il Collegio precisa che rientrano tra le controversie sottoposte all’autorità giudiziaria anche i procedimenti di esecuzione forzata e di ingiunzione. Anche sotto questo profilo la domanda del ricorrente esorbita dalla competenza dell’Arbitro.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni ulteriore questione, ivi compresa la richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale formulata in sede di replica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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