Buoni fruttiferi postali copia contratto termine decennale cessazione materia del contendere (ABF Collegio di Roma n. 1709 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del cliente, e dei suoi eredi, a ottenere copia di un buono fruttifero postale e della documentazione contrattuale non rientra nell’art. 119, comma 4, TUB e non incontra il limite decennale ivi previsto per le singole operazioni; esso trova fondamento nell’art. 117, comma 1, TUB e nel generale obbligo di buona fede e correttezza. Una volta estinto il rapporto, tuttavia, anche tale pretesa resta soggetta all’ordinario termine prescrizionale decennale ex art. 2946 c.c., non potendosi imporre all’intermediario una conservazione senza limiti di tempo. Rientrano invece nell’art. 119, comma 4, TUB, con il relativo limite temporale, le richieste di ricevute di rimborso e della scheda BS; quest’ultima, peraltro, costituisce documentazione contabile riferita alla generalità della clientela e non a singole operazioni del cliente. La consegna della documentazione nel corso del procedimento determina la cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
Il ricorrente, in qualità di erede del padre cointestatario di quattro buoni fruttiferi postali emessi nel 1995, chiede all’Arbitro che l’intermediario sia tenuto a fornire le informazioni e la documentazione relative all’incasso dei titoli. I buoni erano stati rimborsati nel 2023 dalla cointestataria superstite.
Nel corso della fase di reclamo il ricorrente aveva chiesto copia delle schede BS, la data di incasso, l’importo liquidato, le modalità del rimborso, l’indicazione di eventuali altri beneficiari e il nominativo del dipendente che aveva eseguito l’operazione. L’intermediario si difende sostenendo di aver già soddisfatto la richiesta, allega la copia quietanzata dei titoli con le relative schede e chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La motivazione del Collegio
Il Collegio chiarisce anzitutto che la domanda non contesta il diritto della cointestataria superstite di riscuotere i titoli in presenza della clausola “PFR”. La questione riguarda soltanto l’ostensione documentale.
Quanto alla richiesta di copia dei buoni, il Collegio esclude l’applicabilità dell’art. 119, comma 4, TUB, richiamando il proprio orientamento (Collegio di Roma, decisione n. 15940/2022). Il diritto alla copia del contratto discende dall’art. 117, comma 1, TUB e dal principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, secondo l’insegnamento di Cass., sez. I, 12.5.2006, n. 11004, e permane anche in caso di smarrimento dell’esemplare da parte del cliente. Da ciò la conseguenza che il limite decennale non opera; resta però fermo il termine prescrizionale decennale ex art. 2946 c.c. (Collegio di Coordinamento, decisione n. 15404/2021). Poiché i titoli erano stati rimborsati in parte nel 2011 e in parte nel 2014, il diritto alla copia si conserva solo per i buoni rimborsati nel 2014.
Diversa è la sorte delle schede BS. Esse costituiscono documentazione contabile riferita all’attività dell’intermediario verso la generalità della clientela, non a singole operazioni del cliente, e la richiesta si colloca comunque oltre il termine decennale. Anche la ricevuta di rimborso del 2011 rientra nell’art. 119, comma 4, TUB, ma il limite temporale risulta superato; l’intermediario ha peraltro prodotto la documentazione contabile da cui emerge l’accredito dell’importo.
Il Collegio rileva infine che l’intermediario ha consegnato copia dei titoli quietanzati e delle schede solo con le controdeduzioni depositate nel 2025, ossia nel corso del procedimento, ottemperando così, seppur tardivamente, alla richiesta. Da qui la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2946 c.c. – Prescrizione ordinaria
- Art. 117 TUB – Contratti
- Art. 119 TUB – Comunicazioni periodiche alla clientela