Produzione documentale in corso di CTU e onere probatorio del correntista (Cass. civ. Sez. 1 n. 9202 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi promossi dal correntista (o dal fideiussore) per far valere la nullità di clausole contrattuali o l’illegittimità degli addebiti in conto corrente, l’onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a base della domanda e di fornirne la relativa prova grava sulla parte attrice, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. La produzione spontanea di documentazione da parte della banca nel corso delle operazioni peritali, in risposta a una richiesta ex art. 119 TUB e a un’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. respinta, è ammissibile e la parte attrice non ha interesse a farne valere l’irritualità. La censura avverso la liquidazione delle spese è ammissibile in Cassazione solo quando queste siano state poste a carico della parte integralmente vittoriosa; la mancata compensazione non richiede specifica motivazione, trattandosi di potere discrezionale del giudice di merito.
Il Fatto
La società e il fideiussore, convenendo in giudizio la banca, avevano chiesto la ripetizione dell’indebito e il risarcimento dei danni in relazione a un conto corrente affidato, deducendo l’illegittima applicazione di interessi ultralegali, anatocistici e usurari e l’illecito esercizio dello ius variandi. Nel corso delle operazioni peritali disposte dal Tribunale, la banca aveva trasmesso a mezzo pec i contratti di apertura di credito, pur in assenza di un ordine di esibizione.
Il Tribunale, accolta parzialmente la domanda, aveva rideterminato il saldo del conto, rigettando le altre domande. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione, reputando ammissibile la produzione documentale spontanea della banca, avendo la parte attrice richiesto la documentazione ex art. 119 TUB e non avendo svolto contestazioni dopo il deposito della CTU. Avverso tale sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la tardività della produzione e l’erronea liquidazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 198, comma 2, c.p.c. per la produzione tardiva della documentazione. È stato evidenziato che la produzione spontanea aveva sostanzialmente prodotto l’effetto che avrebbe determinato l’accoglimento dell’istanza di esibizione, e che la parte attrice non aveva alcun interesse a eccepirne l’irritualità, poiché la carenza documentale avrebbe altrimenti condotto al rigetto della domanda di accertamento negativo del saldo.
La Corte ha richiamato il principio consolidato per cui, nei giudizi promossi dal correntista, l’onere di allegare specificamente i fatti e di fornirne la prova grava sulla parte attrice, secondo le regole generali dell’art. 2697 cod. civ.. La parte ricorrente non poteva trarre un vantaggio processuale dal mancato soddisfacimento di un proprio onere probatorio.
Il secondo motivo, concernente la liquidazione delle spese, è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. La Corte ha ricordato che la censura avverso la condanna alle spese è ammissibile solo quando queste siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa, ipotesi non ricorrente nel caso di specie. La statuizione di compensazione, e non quella di non compensazione, richiede una motivazione adeguata, trattandosi di esercizio di potere discrezionale del giudice di merito.
In applicazione dell’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., la definizione in conformità alla proposta ha comportato la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., oltre alla declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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