Libretto di risparmio: prescrizione del saldo decorre dalla richiesta di rimborso (ABF Collegio di Bari n. 2311 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel deposito bancario di somme di denaro il diritto alla restituzione non sorge con la costituzione del rapporto, ma con la richiesta del depositante, ai sensi dell’art. 1834 cod. civ.; è da quel momento, e non dall’emissione del libretto, che decorre il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2946 cod. civ. L’inerzia del depositante non vale abdicazione al diritto, ma esercizio di una facoltà insita nel contratto. La banca che eccepisce l’avvenuta estinzione del rapporto deve provarla: le mere evidenze interne di carattere informatico non sono sufficienti, poiché le scritture contabili fanno prova solo contro l’imprenditore, ai sensi dell’art. 2709 cod. civ., e non è ammessa prova presuntiva del pagamento ex art. 2726 cod. civ. Gli interessi maturati, obbligazione accessoria e autonoma rispetto al capitale, si prescrivono invece nel termine quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ.

Il Fatto

Il ricorrente, affermatosi erede universale del padre deceduto il 05.03.2025, rinviene un libretto di risparmio nominativo emesso il 22.11.1996 da una banca poi incorporata dalla resistente, recante un saldo di lire 50.001.000 (€ 25.823,36). Chiede il rimborso, ma la banca lo nega sul rilievo che il titolo sarebbe stato estinto il 23.11.2017, con appostazione del saldo contabile di € 0,52 su apposita voce.

La richiesta di documentazione sui movimenti non ha esito, per l’assunta indisponibilità degli archivi oltre il termine decennale di conservazione. Il ricorrente adisce quindi l’Arbitro per ottenere il pagamento del saldo, degli interessi composti e della rivalutazione; in subordine, chiede la trasmissione della documentazione probatoria. La banca eccepisce l’incompetenza temporale dell’ABF e, nel merito, la prescrizione dei crediti nascenti dal rapporto.

La motivazione del Collegio

Sullo status di erede il Collegio richiama il principio per cui la titolarità della posizione soggettiva è elemento costitutivo della domanda e va allegata e provata, salvo riconoscimento o difese incompatibili con la negazione (cfr. Cass. civ. Sez. Unite n. 2951/2016; Cass. civ. Sez. I ord. n. 5478/2024). Nel caso concreto la documentazione prodotta è idonea e la banca non ha contestato.

L’eccezione di incompetenza temporale è infondata. Il Collegio richiama la regola delle Disposizioni ABF sul limite del sesto anno precedente e chiarisce che, per i rapporti di durata sorti prima di tale limite ma ancora produttivi di effetti, occorre guardare al petitum nella prospettazione della parte: rileva se la domanda si fondi su vizi genetici del negozio o su una divergenza relativa agli effetti successivi. Nel caso, la controversia nasce dal diniego al rimborso del 01.08.2025, momento in cui si radica la competenza dell’Arbitro.

Nel merito, la prescrizione del capitale non è maturata. Il dato testuale dell’art. 1834 cod. civ. — la banca restituisce “alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante” — impone di collocare la nascita del diritto restitutorio al momento della richiesta. In senso conforme il Collegio richiama l’orientamento dell’ABF e della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. I ord. n. 8998/2021; Cass. civ. n. 788/2012), oltre alla disciplina sui conti dormienti. L’inerzia del depositante costituisce esercizio di una facoltà contrattuale, non rinuncia.

Quanto alla prova dell’estinzione, le evidenze interne della banca non bastano. Il libretto non reca annotazioni successive al 25.11.1996, in corrispondenza del quale espone il saldo preteso; le scritture contabili valgono solo contro l’imprenditore (art. 2709 cod. civ.) e la prova presuntiva del pagamento è esclusa (art. 2726 cod. civ.). Il decorso del termine di conservazione ex art. 2220 cod. civ. non può limitare un altrui diritto.

Diverso esito per gli interessi: obbligazione accessoria ma strutturalmente autonoma, soggetta al termine quinquennale dell’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ. Sono quindi estinti quelli maturati oltre l’ultimo quinquennio. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e ordina il pagamento di € 25.823,36, oltre gli interessi maturati nel quinquennio precedente la richiesta, con restituzione del titolo e senza rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1834 c.c.

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