Truffa del falso operatore bancario: bonifico eseguito dal cliente e non rimborsabile (ABF Collegio di Bologna n. 4253 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’operazione di pagamento disposta personalmente dal titolare dello strumento, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, è operazione autorizzata ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 11/2010, anche quando la volontà del pagatore sia viziata dai raggiri di un terzo che si sia presentato come operatore della banca. Non ricorre quindi il presupposto per applicare la disciplina delle operazioni non autorizzate dettata dalla PSD2 e il rimborso non è dovuto. Resta possibile una responsabilità concorrente del PSP su base civilistica, ma solo se il ricorrente alleghi e provi un concreto apporto causale dell’intermediario alla frode. Il messaggio truffaldino non prodotto e i numeri telefonici non riconducibili alla banca, uniti all’assenza di anomalie nei sistemi, escludono tale responsabilità e confermano il rigetto.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un conto corrente acceso presso l’intermediario resistente, riferisce di aver ricevuto sul cellulare un messaggio con cui la banca la informava di un tentativo di bonifico di € 1.690,00 che non aveva disposto. Ha quindi chiamato il numero indicato nel messaggio, parlando con un sedicente operatore che, ricontattandola da un cellulare, le ha indicato la procedura di storno tramite homebanking: per annullare il bonifico avrebbe dovuto eseguirne un altro di € 4.800,00 a favore di un terzo.
La ricorrente ha eseguito l’operazione, restando al telefono con l’interlocutore durante tutta la fase, e solo dopo ha compreso di essere stata vittima di una truffa. Ha chiesto alla banca la revoca del bonifico, si è recata in filiale e ha sporto denuncia. L’intermediario ha eccepito che l’operazione era stata autonomamente autorizzata dalla cliente, che non vi erano anomalie nei sistemi e che i numeri indicati non erano riconducibili alla banca, chiedendo il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio inquadra la vicenda sotto il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della PSD2. La questione centrale è se il bonifico contestato possa qualificarsi come non autorizzato, così da attivare la disciplina speciale di tutela del pagatore.
Secondo l’orientamento dell’ABF richiamato nel provvedimento, perché un’operazione sia non autorizzata deve difettare il requisito del consenso del pagatore previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 11/2010. Tale difetto non sussiste quando l’operazione sia personalmente, interamente e autonomamente eseguita dal titolare dello strumento. Nel caso concreto la ricorrente ha eseguito il bonifico dall’app, inserendo la disposizione e tutti i fattori di autenticazione: l’operazione è quindi autorizzata, ancorché la volontà sia stata viziata dai raggiri del truffatore.
Il Collegio non esclude in astratto una responsabilità concorrente del PSP, da valutare secondo le norme di diritto comune, quando dalla documentazione emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode. Il ricorrente deve però allegare e provare tale apporto: nel caso in esame manca il messaggio truffaldino e i numeri telefonici indicati non risultano riconducibili alla banca. Il numero fisso, in particolare, risulta collegato sul web a una segnalazione di frode, mentre il cellulare è sconosciuto.
Il Collegio aggiunge una valutazione sul comportamento della cliente: l’indicazione di un numero fisso non riconducibile all’istituto e di un cellulare sconosciuto avrebbe dovuto indurre a maggiore prudenza. All’esito, in assenza di prove dell’apporto causale dell’intermediario e di anomalie nei sistemi, il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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