Sanzioni Consob e responsabilità degli amministratori non esecutivi (Cass. civ. Sez. II n. 21232 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Consob per violazione degli obblighi informativi sui prospetti, diverse da quelle per manipolazione del mercato e abuso di informazioni privilegiate, non hanno natura sostanzialmente penale. Ne consegue che non trovano applicazione le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998 apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015 alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore delle disposizioni attuative, non operando il principio del favor rei. In tema di illecito amministrativo, l’art. 3 della legge n. 689 del 1981 pone a carico dell’autore una presunzione di colpa, gravando sul trasgressore l’onere di provare di aver agito senza colpevolezza. Gli amministratori non esecutivi di una banca sono tenuti, ex art. 2381, comma 6, cod. civ., ad agire informati, anche in assenza di segnali di allarme, e rispondono dell’inerzia colposa di fronte a fatti pregiudizievoli percepibili con la diligenza della carica.
Il Fatto
All’esito di una verifica ispettiva condotta presso un istituto di credito, la Consob ha applicato a un amministratore, già Vice Presidente del consiglio di amministrazione, una sanzione pecuniaria per l’omissione di rilevanti informazioni nei prospetti relativi a due aumenti di capitale deliberati nel 2014, in violazione dell’art. 94, comma 2, TUF.
L’interessato ha proposto opposizione davanti alla Corte d’appello, che l’ha respinta. Ha quindi presentato ricorso per cassazione articolato in diciannove motivi, deducendo profili di giurisdizione, di natura della sanzione, di responsabilità dell’amministratore privo di deleghe e di riparto dell’onere probatorio. La Consob ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo della giurisdizione. L’opposizione al provvedimento sanzionatorio non è impugnazione dell’atto, ma giudizio a cognizione piena sulla pretesa dell’autorità. La competenza spetta al giudice ordinario, in linea con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 4362/2021. Una deroga in favore della giurisdizione amministrativa richiederebbe una disposizione espressa, e ogni pronuncia additiva in tal senso è inammissibile.
Il Collegio esclude poi la natura sostanzialmente penale della sanzione. Le misure pecuniarie Consob diverse da quelle per manipolazione del mercato non sono equiparabili, per tipologia e incidenza, alle sanzioni ritenute punitive convenzionalmente. Non opera quindi la retroattività della disciplina più favorevole, poiché l’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 2015 non solleva dubbi di legittimità e la materia amministrativa resta governata dal principio del tempus regit actum.
Quanto alla pretesa decadenza, il termine di centottanta giorni decorre non dalla constatazione del fatto, ma dal suo accertamento, cioè dal completamento dell’istruttoria. L’art. 19, comma 3, della legge n. 689 del 1981 non fissa un termine generale di conclusione del procedimento, ma disciplina solo l’ipotesi di misura cautelare.
Sul piano sostanziale, la Corte ribadisce che l’art. 3 della legge n. 689 del 1981 introduce una presunzione di colpa a carico del trasgressore. Il giudizio di colpevolezza è ancorato a parametri normativi, non al dato psicologico. Spetta all’autorità provare l’elemento oggettivo; al trasgressore dimostrare di aver agito senza colpa.
Infine, sui doveri degli amministratori non esecutivi, la Corte richiama la propria giurisprudenza: il dovere di agire informati, sancito dagli artt. 2381 e 2392 cod. civ., non è rimesso alle segnalazioni degli organi delegati. Le circolari della Banca d’Italia non autorizzano una deresponsabilizzazione preventiva dei consiglieri. Nella specie, l’assenza di buona fede e la conoscibilità delle anomalie gestorie sostengono il giudizio di colpa. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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